IL DIRETTORE

  Visto   il   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  recante
«Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento  immobiliare»,  convertito in legge 23 novembre 2001, n.
410;
  Visto  l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito
in  legge  n.  410/2001,  che  prevede  fra  l'altro,  ai  fini della
ricognizione  del  patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione,
con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni
immobili degli enti pubblici non territoriali;
  Visto  l'art.  42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede
la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti
di  aziende  industriali  (INPDAI),  costituito con legge 27 dicembre
1953, n. 967, ed il trasferimento di tutte le strutture e le funzioni
di quest'ultimo all'INPS;
  Visto  anche  il  disposto  dell'art.  43-bis,  commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla  legge  27  febbraio  2009,  n. 14, rubricato «Interventi nelle
operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;
  Vista   la  nota  n.  0017.24/06/2009.0009274  con  cui  l'Istituto
nazionale  previdenza  sociale  ha  trasmesso  gli  elenchi  dei beni
immobili, attestandone la proprieta' in capo allo stesso;
  Vista  la  nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il
Dipartimento  del  tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
ha   invitato   l'Agenzia   del   demanio  a  predisporre  i  decreti
direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;
  Ritenuto  che  l'art.1,  comma  2,  del  decreto-legge n. 351/2001,
convertito  in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio
il  compito  di  procedere  all'inserimento  di tali beni in appositi
elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  e  integrazioni  apportate  dal  decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Sono  di  proprieta'  dell'Istituto  nazionale previdenza sociale i
beni  immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati A) e B)
facenti parte integrante del presente decreto.