IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005, relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  del  sig  Onofreiciuc  Adrian,  nato  a  Radauti
(Romania) il 9 luglio 1972, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai
sensi   l'art.   16   del   decreto   legislativo   n.  206/2007,  il
riconoscimento  del  titolo professionale di «Inginer», conseguito in
Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Inginer  in  profilul energetic specilizarea energetica industriala»
conseguito  presso  l'«Universitatea  Stefan  cel Mare Suceava» nella
sessione giugno 2002;
  Viste  le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle
sedute del 4 giugno 2009 e del 10 luglio 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato;
  Ritenuto   che   la   formazione  accademica  e  professionale  del
richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A,
settore  industriale,  dell'albo  degli  ingegneri e che pertanto sia
necessaria l'applicazione di misure compensative;
  Visto  l'art.  22,  n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  Al  sig.  Onofreiciuc  Adrian, nato a Radauti (Romania) il 9 luglio
1972, cittadino romeno e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa,  quale  titolo  valido  per  l'accesso  all'albo  degli
ingegneri  -  sez.  A,  settore industriale - e per l'esercizio della
professione in Italia.