IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Oprea Ioana Luminita nata a Bucarest
il  6  agosto 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
l'art.  16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  «Inginer»,  conseguito  in Romania ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Inginer  in  profilul  energetic specilizarea electroenergetica»
conseguito  presso  l'«Universitatea politehnica din Bucaresti» nella
sessione giugno 1997;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 24 aprile 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Ritenuto   che  la  formazione  accademica  e  professionale  della
richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A,
settore  industriale,  dell'albo  degli  ingegneri e che pertanto sia
necessaria l'applicazione di misure compensative;
  Visto  l'art.  22,  n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra Oprea Ioana Luminita nata a Bucarest il 6 agosto 1972,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa,   quale   titolo   valido   per  l'accesso  all'albo  degli
«ingegneri»  -  sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della
professione in Italia.