IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui
sono  state  rese  esecutive,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2001, le
Agenzie  fiscali  previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto
legislativo  30  luglio  1999, n. 300, come modificato dal successivo
decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
  Visto  il  decreto-legge  21  giugno  1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2009,   recante   la   dichiarazione   dell'eccezionale   rischio  di
compromissione  degli  interessi primari a causa del terremoto che ha
interessato  la  provincia  di L'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo  il  giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge  4  novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni
dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2009,  recante  la  dichiarazione  dello stato di emergenza in ordine
agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di
L'Aquila  ed  altri  comuni  della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri 16
aprile  2009  in  ordine  alla  individuazione dei comuni danneggiati
dagli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia di L'Aquila e
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
  Considerato  che  l'evento  sismico ha reso inagibili i locali sede
dell'Ufficio  provinciale  di  L'Aquila  dell'Agenzia del territorio,
comportandone la chiusura al pubblico;
  Visto  il  provvedimento  24 aprile 2009 del direttore dell'Agenzia
del  territorio che ha provvisoriamente trasferito, con effetto dal 5
maggio  2009,  il  Servizio  di  pubblicita' immobiliare di L'Aquila,
limitatamente alle attivita' di presentazione e ricezione dei titoli,
delle   note  di  trascrizione  e  di  iscrizione,  presso  l'Ufficio
provinciale di Teramo;
  Verificata  la  disponibilita'  di  locali  idonei  nella citta' di
L'Aquila  per  lo  svolgimento  dei  predetti  servizi di pubblicita'
immobiliare  e  datane  formale comunicazione al Dipartimento per gli
affari  di  giustizia  del  Ministero della giustizia ed al Consiglio
nazionale del notariato;

                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Il Servizio di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale
di   L'Aquila,   limitatamente  alle  attivita'  di  presentazione  e
ricezione  dei  titoli,  delle  note di trascrizione e di iscrizione,
nonche'  delle  domande  di  annotazione, e' riattivato a L'Aquila, a
decorrere  dal  14  settembre  2009,  presso  i  locali  della Scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle, Coppito.
  2.  Con  successivo provvedimento del Direttore regionale Abruzzo e
Molise  sara'  riattivata la consultazione dei registri, delle note e
dei  titoli presenti in conservatoria in forma cartacea e l'attivita'
di certificazione, concernenti il Servizio di pubblicita' immobiliare
dell'Ufficio provinciale di L'Aquila.