IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                            d'intesa con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  2,  comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che   istituisce,   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca,  un  fondo  con  una  dotazione
finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di
euro  per  l'anno  2009  e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai
fini  del  concorso  dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti
retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del
restante   personale   delle  universita',  nonche'  in  vista  degli
interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia
universitaria  e  per altre iniziative necessarie inerenti il sistema
delle universita';
  Visto  l'art.  2,  comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che  subordina l'assegnazione delle risorse di cui sopra all'adozione
di  un  piano programmatico entro gennaio 2008, approvato con decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, volto a:
   a)  elevare  la  qualita'  globale  del sistema universitario e il
livello di efficienza degli atenei;
   b)   rafforzare   i   meccanismi  di  incentivazione  per  un  uso
appropriato  ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di
personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
   c)  accelerare  il  riequilibrio  finanziario tra gli atenei sulla
base  di  parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi
dei  costi  futuri  e,  in  caso di superamento del limite del 90 per
cento  della  spesa di personale sul Fondo di finanziamento ordinario
(FFO),  di  disposizioni  che  rendano  effettivo  il  vincolo  delle
assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
   d)   ridefinire   il   vincolo   dell'indebitamento  degli  atenei
considerando, a tal fine, anche quello delle societa' ed enti da essi
controllati;
   e)  consentire  una  rapida  adozione di un sistema programmatorio
degli  interventi  che  preveda  adeguati  strumenti  di  verifica  e
monitoraggio  da  attivare  a  cura  del Ministero dell'universita' e
della  ricerca,  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze,   sentita   la   Conferenza  permanente  dei  rettori  delle
universita'  italiane (CRUI), e che condizioni l'effettiva erogazione
delle  maggiori  risorse  all'adesione  formale  da parte dei singoli
atenei agli obiettivi del piano;
  Visto  il  decreto interministeriale del 30 aprile 2008, registrato
alla  Corte dei conti in data 5 giugno 2008, ed in particolare l'art.
2, lettera c) e l'art. 3 che prevedono:
   a)  un  bilancio consolidato esteso a tutti gli enti e le societa'
sottoposte  alla  propria  vigilanza,  secondo  coerenti  principi  e
criteri contabili;
   b) la definizione, da parte del Ministero dell'universita' e della
ricerca,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti  la  Conferenza  permanente  dei  rettori  delle  universita'
italiane  (CRUI)  ed  il  Comitato  universitario nazionale (CUN), di
nuovi  limiti all'indebitamento degli atenei di cui all'art. 7, comma
5,  della  legge  n.  168/1989, come modificato dall'art. 3, comma 3,
della  legge  n.  430/1991,  nonche'  idonei  criteri  preordinati ad
assicurare  l'osservanza  da  parte  degli  atenei  dei  parametri di
bilancio  stabiliti  dalla  legge ed il graduale rientro degli atenei
che li abbiano superati;
  Visto  l'art.  7,  comma  5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che
stabilisce    che:    «Le   universita'   possono   contrarre   mutui
esclusivamente  per le spese di investimento. In tal caso il relativo
onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il
15  per  cento dei finanziamenti a ciascuna universita' trasferiti ai
sensi  della  lettera  b)  del  comma 2», cioe' nei limiti del 15 per
cento  dei  «contributi  del funzionamento, ivi comprese le spese per
investimento e per l'edilizia universitaria»;
  Visto  l'art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, con
il  quale vengono integrate le disposizioni precedentemente in vigore
stabilendo  che:  «Il  limite  dell'onere complessivo di ammortamento
annuo  dei  mutui  che  le  istituzioni  di  cui  al  comma 1 possono
contrarre,  previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989,
n.  168,  e'  pari  al 15 per cento; per il calcolo di tale limite si
tiene  conto,  oltre  che  dei  finanziamenti  a ciascuna istituzione
trasferiti  ai  sensi  della  lettera  b)  del  comma  2 dello stesso
articolo,  anche  delle  entrate  derivanti  da  tasse, soprattasse e
contributi universitari»;
  Visto  l'art.  5  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato
dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  il  D.D.  24  settembre  2008,  n. 175 con il quale e' stato
nominato  il Gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti della
Conferenza  permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI),
del  Comitato universitario nazionale (CUN) e del Convegno permanente
dei  direttori  amministrativi  e  dei  dirigenti  delle  universita'
italiane  (CODAU),  con  il compito di proporre analisi e valutazioni
per  dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 428 e
429,  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e art. 2, lettera c), art.
3 decreto interministeriale 30 aprile 2008;
  Tenuto  conto  della  relazione predisposta dal Gruppo di lavoro, e
approvata  all'unanimita'  in  data  31  gennaio 2009, dalla quale in
particolare  emerge  l'impossibilita'  di delegificazione del vincolo
all'indebitamento,  la  specificazione  delle  forme di indebitamento
regolate dalla normativa vigente e la necessita' di un controllo piu'
stringente sulle situazioni particolarmente critiche;
  Sentiti  la  Conferenza  permanente  dei  rettori delle universita'
italiane (CRUI) ed il Comitato universitario nazionale (CUN);

                              Decreta:


                               Art. 1.

           Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento
                      delle universita' statali

  1. Le universita' statali possono contrarre mutui ed altre forme di
indebitamento  esclusivamente  per le spese di investimento, definite
dall'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2.   Le  operazioni  di  copertura  finanziaria  corrente  che  non
comportano  acquisizioni  di  risorse  aggiuntive,  ma  consentono di
superare,  entro  il limite massimo stabilito dalla normativa statale
vigente,  una  momentanea carenza di liquidita' e di effettuare delle
spese  per  le  quali  e'  gia' prevista idonea copertura di bilancio
(anticipazioni  di  cassa)  non  sono considerate ai fini del calcolo
dell'indicatore  di  cui  al  comma successivo, ma sono comunicate al
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,
illustrandone  le  effettive ragioni di necessita', entro e non oltre
15 giorni dalla loro effettuazione.
  3.  L'indicatore  per  l'applicazione  del limite all'indebitamento
degli   atenei   e'  calcolato  rapportando  l'onere  complessivo  di
ammortamento  annuo  (per capitale ed interessi) dei mutui e di altre
forme  di  indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo alla somma
algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi
statali  per  investimento  ed  edilizia e delle tasse, soprattasse e
contributi  universitari  nell'anno  di  riferimento.  Le definizioni
necessarie  per il calcolo dell'indicatore sono contenute ai commi 4,
5 e 6.
  4.  Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma
algebrica  dell'assegnazione  nell'anno  di  riferimento sul fondo di
finanziamento  ordinario,  al  netto delle spese per assegni fissi al
personale  di  ruolo  determinate con le modalita' previste dall'art.
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, delle assegnazioni
non  vincolate  nella  destinazione  sul  Fondo per la programmazione
dello  sviluppo,  delle  altre risorse per il funzionamento assegnate
dal  Ministero,  delle risorse previste dalle convenzioni stabili con
enti esterni destinate alla retribuzione di personale di ruolo.
  5.  Per  contributi statali per investimento ed edilizia si intende
il valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia universitaria
e per investimento nell'anno di riferimento.
  6.  Per  tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il
valore  delle  riscossioni  totali,  nell'anno  di  riferimento,  per
qualsiasi  forma  di  tassa, soprattassa e contributo universitario a
carico  degli  iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad
eccezione  delle  tasse  riscosse per conto di soggetti terzi (Stato,
regione  ecc.).  Tale  valore  e'  calcolato  al  netto  dei rimborsi
effettuati agli studenti nello stesso periodo.
  7. In prima applicazione, e nelle more dell'individuazione da parte
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sentiti i Ministeri
interessati, dei principi contabili per il consolidamento dei bilanci
degli  enti  e delle societa' partecipate, tutti i valori indicati ai
commi   precedenti   sono   rilevati   con  riferimento  al  bilancio
consolidato dell'ateneo.
  8.   Le  anticipazioni  di  cassa,  di  cui  al  comma  2,  restano
disciplinate   secondo   le   modalita'  e  i  limiti  stabiliti  dai
regolamenti di contabilita' di ogni singolo ateneo.