IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina in materia di apicoltura; Visto l'art. 11 della citata legge n. 313/2004, con il quale si definisce la copertura finanziaria, necessaria per lo svolgimento delle azioni programmate, di € 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006; Visto il decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il quale e' stato approvato e reso operativo il «Documento programmatico per il settore apistico» (DPA) di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 313/2004, nonche' e' stata approvata la ripartizione, tra le materie indicate allo stesso art. 5, delle risorse finanziarie statali di € 2.000.000, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo documento programmatico, riservando alle sole regioni e province autonome la somma di € 900.000,00 annua; Vista la decisione della Commissione europea C(2006)5705 del 22 novembre 2006 che dichiara compatibili con il mercato comune il sistema di aiuti previsto dal predetto documento programmatico; Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 2007 recante «Determinazioni dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi in relazione agli interventi previsti dal documento programmatico per il settore apistico, di cui al decreto 10 gennaio 2007»; Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal CO.NA.PI. contro il predetto decreto del 19 marzo 2007, gli atti della commissione ministeriale ivi prevista ed i conseguenti decreti di concessione dei contributi a proprio favore, facendo peraltro espressamente salva l'attribuzione delle somme assegnate alle regioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio 2009 che, su conforme parere del Consiglio di Stato, ha accolto il predetto ricorso, rendendo cosi' necessario l'annullamento del menzionato decreto ministeriale del 19 marzo 2007 e di tutti i successivi atti della commissione ministeriale; Vista la necessita' di determinare nuovi criteri e modalita' di concessione dei contributi in adesione ai rilievi sollevati dal Consiglio di Stato; Vista la partecipazione al procedimento da parte di tutte le organizzazioni nazionali apistiche interessate che hanno formulato osservazioni puntualmente valutate; Decreta: Art. 1. Contributi 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal «Documento programmatico per il settore apistico» (DPA), di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, approvato e reso operativo con decreto ministeriale del n. 20026 del 10 gennaio 2007, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle iniziative indicate nell'allegato al presente decreto e riferite a: a) assistenza tecnica, ivi compresa l'attivazione di piccoli progetti pilota; b) promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualita'; c) ricerca e sviluppo; d) sostegno al settore zootecnico; e) investimenti nelle aziende agricole. 2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima del: a) 99% dei costi per le attivita' di cui al comma 1), lettere a), b) e c), ad eccezione dell'azione di valorizzazione del miele per la quale la misura massima del contributo e' limitata all'80%; b) 100% dei costi inerenti la tenuta dei libri genealogici (Albo nazionale allevatori api regine) e 70% su i test di determinazione del valore genetico delle api regine per le iniziative di cui al comma 1, lettera d); c) 40% (50% in zone svantaggiate) dei costi per gli investimenti di cui al comma 1), lettera e). Nel caso di investimenti effettuati da giovani apicoltori le percentuali sono elevate al 45% (55% in zone svantaggiate) delle spese sostenute. 3. Le azioni di cui al comma 1, lettera e), sono effettuate dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano le quali stabiliscono i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi in conto capitale da parte dei produttori apistici singoli e associati.