IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la  legge  24  dicembre  2004, n. 313, recante disciplina in
materia di apicoltura;
  Visto  l'art.  11  della  citata legge n. 313/2004, con il quale si
definisce  la  copertura  finanziaria,  necessaria per lo svolgimento
delle azioni programmate, di € 2.000.000 per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il
quale e' stato approvato e reso operativo il «Documento programmatico
per  il  settore  apistico»  (DPA)  di cui all'art. 5, comma 1, della
predetta   legge   n.   313/2004,   nonche'  e'  stata  approvata  la
ripartizione,  tra  le  materie  indicate  allo  stesso art. 5, delle
risorse  finanziarie  statali di € 2.000.000, per ciascuno degli
anni  2004,  2005  e  2006,  per  la  realizzazione  degli interventi
previsti  dal  medesimo documento programmatico, riservando alle sole
regioni e province autonome la somma di € 900.000,00 annua;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea C(2006)5705 del 22
novembre  2006  che  dichiara  compatibili  con  il mercato comune il
sistema di aiuti previsto dal predetto documento programmatico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del  19  marzo  2007  recante
«Determinazioni  dei  criteri  e  delle  modalita' di concessione dei
contributi  in  relazione  agli  interventi  previsti  dal  documento
programmatico  per  il settore apistico, di cui al decreto 10 gennaio
2007»;
  Visto  il  ricorso  straordinario  al Capo dello Stato proposto dal
CO.NA.PI.  contro  il  predetto  decreto  del 19 marzo 2007, gli atti
della  commissione ministeriale ivi prevista ed i conseguenti decreti
di  concessione  dei  contributi  a  proprio favore, facendo peraltro
espressamente   salva   l'attribuzione  delle  somme  assegnate  alle
regioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio
2009  che,  su  conforme parere del Consiglio di Stato, ha accolto il
predetto   ricorso,  rendendo  cosi'  necessario  l'annullamento  del
menzionato  decreto  ministeriale  del  19  marzo  2007  e di tutti i
successivi atti della commissione ministeriale;
  Vista  la  necessita'  di  determinare nuovi criteri e modalita' di
concessione  dei  contributi  in  adesione  ai  rilievi sollevati dal
Consiglio di Stato;
  Vista  la  partecipazione  al  procedimento  da  parte  di tutte le
organizzazioni  nazionali  apistiche  interessate che hanno formulato
osservazioni puntualmente valutate;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                             Contributi


  1.   Al   fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
«Documento  programmatico  per  il  settore  apistico»  (DPA), di cui
all'art.  5  della  legge  24 dicembre 2004, n. 313, approvato e reso
operativo  con decreto ministeriale del n. 20026 del 10 gennaio 2007,
sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle
iniziative indicate nell'allegato al presente decreto e riferite a:
   a)  assistenza  tecnica,  ivi  compresa  l'attivazione  di piccoli
progetti pilota;
   b)  promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di qualita';
   c) ricerca e sviluppo;
   d) sostegno al settore zootecnico;
   e) investimenti nelle aziende agricole.
  2.  I  contributi  in conto capitale sono concessi fino alla misura
massima del:
   a)  99% dei costi per le attivita' di cui al comma 1), lettere a),
b)  e c), ad eccezione dell'azione di valorizzazione del miele per la
quale la misura massima del contributo e' limitata all'80%;
   b)  100%  dei costi inerenti la tenuta dei libri genealogici (Albo
nazionale  allevatori  api  regine) e 70% su i test di determinazione
del  valore  genetico  delle  api  regine per le iniziative di cui al
comma 1, lettera d);
   c)  40%  (50% in zone svantaggiate) dei costi per gli investimenti
di  cui  al comma 1), lettera e). Nel caso di investimenti effettuati
da giovani apicoltori le percentuali sono elevate al 45% (55% in zone
svantaggiate) delle spese sostenute.
  3.  Le  azioni di cui al comma 1, lettera e), sono effettuate dalle
regioni  e  dalla  province  autonome  di  Trento  e Bolzano le quali
stabiliscono  i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi in
conto capitale da parte dei produttori apistici singoli e associati.