IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma
dell'art.  1,  comma  6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende
l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione
europea in quanto piu' favorevoli;
  Visto  il  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l'attuazione  della  direttiva  2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  l'art.  29  della  legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come
modificato  dalla  legge  28  febbraio 2008, n. 31 di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
  Vista l'istanza del 16 settembre 2008 con la quale la sig.ra Arenas
Maria  Beatriz,  cittadina italiana, nata a Mendoza (Argentina) il 12
dicembre   1975,   ha   chiesto  al  Ministero  della  giustizia,  il
riconoscimento  del  titolo  di «Licenciada en Psicologia» rilasciato
dalla  «Universidad  del  Aconcagua» di Mendoza (Argentina) in data 8
maggio  2001,  ai  fini dell'esercizio in Italia della professione di
psicologa;
  Preso  atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia -
Dipartimento  per  gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;
  Preso  atto  della  decisione  della Conferenza dei servizi, di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del
24  ottobre  2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del
titolo di studio in possesso dell'interessata;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.  A  partire  dalla  data  del  presente  decreto,  il  titolo di
«Licenciada  en  Psicologia»,  rilasciato in data 8 maggio 2001 dalla
«Universidad  del  Aconcagua»,  di  Mendoza  (Argentina), alla sig.ra
Arenas Maria Beatriz, nata a Mendoza (Argentina) il 12 dicembre 1975,
cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   quale  titolo  abilitante
all'esercizio in Italia della professione di psicologa;
  2. La dott.ssa Arenas Maria Beatriz e' autorizzata ad esercitare in
Italia  come  lavoratore  dipendente  od  autonomo  la professione di
«Psicologo», successivamente all'iscrizione all'Albo degli psicologi,
sez.  A  dell'Ordine  territorialmente  competente,  che  provvede ad
accertare  il  possesso,  da parte dell'interessata, delle conoscenze
linguistiche  necessarie  per  lo  svolgimento della professione e ad
informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 23 luglio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi