L'ISPETTORE GENERALE CAPO
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo  di  rotazione,  di  cui  alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
  Vista  la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino  delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le   amministrazioni   competenti -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  15  maggio 2000, relativo all'attribuzione
delle  quote  di  cofinanziamento  nazionale  a carico della legge n.
183/1987  per  gli interventi di politica comunitaria che, al fine di
assicurare  l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha
istituito  un  apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente
direttive  generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge n.
183/1987,  a  favore  di  programmi,  progetti  e azioni in regime di
cofinanziamento con l'Unione europea;
  Visto  il  regolamento  CE del Consiglio n. 1182/2007 recante norme
specifiche per il settore ortofrutticolo;
  Visto  il  regolamento  della Commissione n. 1580/2007 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante modalita' d'applicazione dei
regolamenti  (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel
settore degli ortofrutticoli;
  Visto   il   regolamento   CE  del  Consiglio  n.  1234/07  recante
organizzazione  comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per  taluni  prodotti  agricoli  («regolamento  unico  OCM»)  -  come
modificato  dal  regolamento  CE  n.  361/2008 -  ed, in particolare,
l'art.  103-sexies,  che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al
fondo  di  esercizio  previsto  dal paragrafo 1 dell'art. 103-ter del
medesimo  regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per
la  parte  residua,  da  contributi dei soci delle organizzazioni dei
produttori,  possono  essere  autorizzati  dalla  Commissione, previa
richiesta  debitamente  giustificata, a concedere alle organizzazioni
di  produttori  relative  a regioni, il cui livello di organizzazione
dei  produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso,
un  aiuto  finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi
finanziari  di  cui  alla  lettera  a)  del  richiamato art. 103-ter,
paragrafo 1;
  Visto  il predetto art. 103-sexies del regolamento CE del Consiglio
n.  1234/07  che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui
meno   del   15%   del  valore  della  produzione  ortofrutticola  e'
commercializzato  da  organizzazioni  di  produttori  e  in cui detta
produzione  rappresenta  almeno  il  15%  della  produzione  agricola
totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato
dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  96  e  97  del  regolamento della
Commissione  n.  1580/2007,  in  base ai quali il rimborso dell'aiuto
finanziario  nazionale  e'  limitato  al  60%  dell'aiuto finanziario
concesso  all'organizzazione  di  produttori e che la richiesta dello
stesso  va  effettuata  anteriormente  al 1° gennaio del secondo anno
successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;
  Vista  la  nota  SG/sc  D7137  del  2  aprile  2009 con la quale la
Commissione europea ha comunicato di non avere osservazioni in merito
alla  richiesta  avanzata  dall'Italia con nota n. 737 del 30 gennaio
2009,  circa  la  possibilita'  di  concedere,  nella  misura di euro
42.649.630,00,  l'aiuto  nazionale  previsto dall'art. 103-sexies del
regolamento CE del Consiglio n. 1234/07;
  Vista la nota n. 3286 del 16 aprile 2009, con la quale il Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a fronte delle
risorse  comunitarie  attivabili  per  l'anno 2009 per gli aiuti alle
organizzazioni  di  produttori  nel  settore  ortofrutticolo,  pari a
53.960.010,00   euro,   chiede   un   cofinanziamento   nazionale  di
42.649.630,00  euro  a  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla
legge n. 183/1987;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere per tale fabbisogno alle
disponibilita'   del   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
  Viste  le  risultanze  del  Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000, nella riunione
svoltasi   in  data  27  luglio  2009  con  la  partecipazione  delle
amministrazioni interessate;

                              Decreta:

  1)   Il   cofinanziamento   nazionale   pubblico   a  favore  delle
organizzazioni  di  produttori  nel  settore ortofrutticolo, previsto
dall'art.  103-sexies  del  regolamento  CE  n. 1234/2007, per l'anno
2008, risulta di euro 42.649.630,00 ed e' posto a carico del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
  2)   La   predetta  quota  di  euro  42.649.630,00  viene  messa  a
disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione
mensile dell'AGEA coordinamento.
  3)  Il  Fondo  di  rotazione  eroga la quota stabilita dal presente
decreto  contestualmente  al  versamento  della  corrispondente quota
comunitaria   sulla   base   delle   indicazioni  della  stessa  AGEA
Coordinamento.
  4)  Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla
Commissione  europea,  in  sede  di  liquidazione  dei  conti  FEAGA,
comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della
legge  n.  183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico
del  Fondo  di  rotazione,  autorizzata  per  l'anno 2009, e le somme
rideterminate   a   seguito   delle   rettifiche  comunitarie  verra'
restituita  al Fondo medesimo o costituira' acconto per le successive
annualita'.
  5)  Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali,
anche   per   il   tramite   dell'A.G.E.A.,   in  qualita'  organismo
coordinatore,  trasmette  per  ciascun  anno  al  Dipartimento  della
Ragioneria  generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota
comunitaria  riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla
Commissione  europea,  al fine di consentire le necessarie operazioni
di cui al precedente punto 4.
  6)  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si
impegna  a  presentare  alla  Commissione,  secondo le modalita' ed i
termini previsti dall'art. 97 del regolamento della Commissione delle
Comunita'  europee  n. 1580/2007, la richiesta di rimborso del 60 per
cento  dell'aiuto  nazionale concesso ad organizzazioni di produttori
relative  a  regioni  che rispettino i parametri previsti dall'ultimo
capoverso  del paragrafo relativo all'art. 103-sexies del regolamento
CE  n. 1234/2007. A tal proposito, l'AGEA Coordinamento provvedera' a
comunicare  al  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato -
I.G.R.U.E,  l'avvenuto  rimborso  da  parte  della  Commissione,  con
l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il
reintegro  al  Fondo  di  rotazione  delle somme dallo stesso erogate
sulla base di tale decreto.
  7)  Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali,
l'AGEA  e  gli  organismi  pagatori adottano tutte le iniziative ed i
provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali  assegnati  ed  effettuano  i
controlli di competenza.
  8)  I  dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a
cura  del richiamato Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali,  anche  per  il  tramite  dell'A.G.E.A.,  in  qualita'  di
organismo  coordinatore,  al  sistema  informativo  della  Ragioneria
generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
  9)  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 27 luglio 2009

                                   L'ispettore generale capo: Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
   5 Economia e finanze, foglio n. 5