IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  l'art.  16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, cosi' come
integrato  dall'art.  1  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina del Centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati C.A.F.;
  Visti  gli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248,  che  hanno  esteso la facolta' di prestare l'assistenza fiscale
prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241
del  1997  agli  iscritti  nell'albo dei consulenti del lavoro di cui
alla   legge   11  gennaio  1979,  n.  12  e  nell'albo  dei  dottori
commercialisti   e   degli   esperti  contabili  di  cui  al  decreto
legislativo   28   giugno   2005,   n.  139,  di  seguito  denominati
«professionisti abilitati»;
  Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  cosi'  come  modificato dall'art. 1, comma 333, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296, in base al quale per le attivita' di cui al
comma  4  dell'art. 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere
dall'anno  2006,  ai  professionisti  abilitati  spetta un compenso a
carico  del  bilancio  dello Stato nella misura di 12,91 per ciascuna
dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art.
37  dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a
carico  del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna
dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio  1999,  n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38
del  citato  decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in
misura   doppia   per   la  predisposizione  e  l'elaborazione  delle
dichiarazioni in forma congiunta;
  Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo
articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale
pari  alla  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie   di  operai  ed  impiegati  accertata  dall'ISTAT  rilevata
nell'anno precedente;
  Visto  il  decreto interministeriale del 1 agosto 2001 con il quale
si  e'  proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F.
ed  ai  sostituti  d'imposta,  applicando  la  variazione percentuale
verificatasi  negli  indici  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati  tra  l'anno  1999  e  l'anno  2000 pari +2,6%,
elevandone la misura da L. 25.000 (€ 12,91) a L. 25.650 (€ 13,25) per
ciascuna  dichiarazione  modello  730/2000  elaborata  e trasmessa ai
sensi  del  comma  1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (€ 10,33) a L.
20.520   (€   10,60)  per  ciascuna  dichiarazione  modello  730/2000
elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
  Visti  i decreti interdirigenziali del capo del Dipartimento per le
politiche  fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato
con  i  quali,  dall'anno 2002 si e' proceduto ad adeguare i compensi
spettanti  ai  citati C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati,  per  ciascuna
dichiarazione  modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi dei commi 1
e 2 dell'art. 38;
  Visto il decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le
politiche  fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato
del  29 marzo 2007, con il quale sono state stabilite le modalita' di
erogazione  del  compenso  spettante  ai  C.A.F.  e ai professionisti
abilitati per l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006
e successivi;
  Visto  il  decreto  interdirigenziale  del direttore generale delle
finanze  di  concerto  con  il Ragioniere generale dello Stato del 15
aprile  2008;  con  il  quale  si e' proceduto ad adeguare i compensi
spettanti  ai  C.A.F.,  ai  sostituti  d'imposta ed ai professionisti
abilitati per l'attivita' svolta nell'anno 2007;
  Vista  la  nota  del 4 marzo 2009, n. 1282, con la quale l'Istituto
nazionale  di  statistica ha comunicato che la variazione percentuale
verificatasi  negli  indici  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati nell'anno 2007 risulta pari al +3,2%;
  Considerato  che  a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  occorre  adeguare  alla  variazione
percentuale  del  +3,2%  la misura unitaria del compenso spettante ai
C.A.F.;  ai  sostituti  d'imposta  e  ai professionisti abilitati per
l'attivita' prestata nell'anno 2008;
  Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del
coordinamento  legislativo-finanze  ha osservato, tra l'altro, che il
presente  atto  consiste  in  un  mero adeguamento statistico operato
sulla  base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge
e  che,  pertanto,  tale  atto  puo'  essere ricondotto nell'area dei
provvedimenti di carattere gestionale;
  Sentita l'Agenzia delle entrate;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1. Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo
9  luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a € 15,43 con decreto
ministeriale   del   15   aprile  2008,  spettante  ai  C.A.F.  e  ai
professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2008
elaborata  e  trasmessa,  e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato
art. 38, a € 15,92.
  2. Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo
9  luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a € 12,34 con decreto
ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai sostituti d'imposta per
ciascuna  dichiarazione  modello  730/2008  elaborata e trasmessa, e'
elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 12,73.
  3.  Per  la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di
cui  ai  commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in
misura doppia.