IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia, nata a Santiago de Cuba il 25 agosto 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingegnere costruttore navale», di cui e' in possesso, conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere, sez. A, settore industriale»; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di «Ingegnere costruttore navale» conseguito il 23 giugno 1986 presso l'«Istituto di costruzioni navali della citta' di Leningrado»; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009; Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata; Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: (scritte e orali): 1) impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a fluido (macchine e sistemi energetici); (solo orale) 4) deontologia e ordinamento professionale; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 206/2007 sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia, nata a Santiago de Cuba il 25 agosto 1961, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.