IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia,
nata  a  Santiago  de  Cuba  il  25  agosto 1961, cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394/1999 in combinato disposto con l'art 16 del
decreto   legislativo  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale di «Ingegnere costruttore navale», di cui e'
in  possesso,  conseguito  in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio  in Italia della professione di «Ingegnere, sez. A, settore
industriale»;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale  di  «Ingegnere  costruttore  navale»  conseguito il 23
giugno  1986 presso l'«Istituto di costruzioni navali della citta' di
Leningrado»;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 4 giugno 2009;
  Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;
  Preso  atto  del  conforme  parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;
  Considerato  comunque  che  sussistono differenze tra la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui
e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere
misure  compensative,  nelle  seguenti materie: (scritte e orali): 1)
impianti chimici, 2) impianti industriali, 3) energetica e macchine a
fluido (macchine e sistemi energetici); (solo orale) 4) deontologia e
ordinamento professionale;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  22,  comma  1 del decreto legislativo 206/2007 sopra
indicato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra Zamora Hernadez Pelegrino Patricia, nata a Santiago de
Cuba il 25 agosto 1961, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   «Ingegneri»   sezione  A,  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.