IL DIRETTORE GENERALE
per  il  mercato,  la  concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
                          normativa tecnica

  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
  Vista la domanda del sig. MICU Marian, cittadino rumeno, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  16  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del  «Certificato  di  qualifica
professionale  di  operaio  qualificato  in impianti di riscaldamento
centrale  e  gas»  rilasciato  nel  2004 dal Centro per la formazione
professionale   di   Bacau   (Romania)   ed   attestato  dall'Agenzia
distrettuale  per  l'occupazione  della  Forza  lavoro - distretto di
Bacau  (Romania),  per  l'assunzione  in  Italia  della  qualifica di
«Responsabile  Tecnico»  in  imprese  che  esercitano  l'attivita' di
installazione  di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici
e sanitari, trasporto e utilizzo del gas, di cui all'art. 1, comma 2,
lettere  c),  d), e) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,
unitamente   all'esperienza  professionale  maturata  in  Romania  in
imprese  abilitate con prevalente attivita' di installazioni impianti
di riscaldamento ed idrico-sanitari;
  Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art.
16  del  decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 15
aprile   2009,   che   ha   ritenuto   il  titolo  di  qualificazione
professionale  posseduto dal richiedente e l'esperienza professionale
maturata  idonei,  ai  fini  del  richiesto  riconoscimento, solo per
l'attivita'   di   installazione   di  impianti  di  riscaldamento  e
climatizzazione,  idrici  e  sanitari  di  cui  alle  lettere c) e d)
dell'art.  1,  comma  2  del decreto  ministeriale n.  37/2008, senza
applicazione  di  misura  compensativa,  mentre  ha  espresso  parere
sfavorevole  per la richiesta di riconoscimento relativa alla lettera
e)  dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008,
per  insufficiente  esperienza  lavorativa nell'attivita' concernente
l'installazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di
gas di qualsiasi tipo;
  Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria CNA- Installazione impianti e confartigianato;
  Considerato  che  il  Ministero  dello  sviluppo economico con nota
prot.  n.  045653  del 19 maggio 2009 ha comunicato al richiedente, a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda;
  Verificato  che  il richiedente non si e' avvalso della facolta' di
controdeduzione  prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Il  titolo  di cui in premessa prodotto dal signor MICU Marian,
cittadino  rumeno,  nato il 15 aprile 1983 a Podu Turcului (Romania),
e'   riconosciuto  idoneo  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
installazione  di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici
e  sanitari  di  cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) del decreto
ministeriale 22   gennaio   2008,   n.   37,   mentre   e'   ritenuto
insufficiente,  neanche  con applicazione di misura compensativa, per
l'esercizio  delle  attivita' di distribuzione e utilizzazione di gas
di  cui  all'art.  1, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale 22
gennaio   2008,   n.  37,  per  insufficiente  esperienza  lavorativa
nell'attivita'  di  installazione  di impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione del gas.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 18 agosto 2009

                                      Il direttore generale:  Vecchio