IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  n.  1  del  22  marzo 2006, che assegna al
Ministero  dello  sviluppo  economico risorse pari a 34,35 milioni di
euro  a  valere  sul  Fondo  per le aree sottoutilizzate 2005, per il
finanziamento  di  tre  misure rientranti nel programma gia' attivato
dall'Istituto  per  la  promozione  industriale (IPI) e relative alla
prosecuzione  ed  al  potenziamento  del programma RIDITT, nonche' al
finanziamento  di  iniziative  dirette  a  favorire  il trasferimento
tecnologico  dal sistema della ricerca a quello delle piccole e medie
imprese;
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  n.  1  del  22  marzo 2006, che assegna al
Ministero  dello  sviluppo  economico risorse pari a 34,35 milioni di
euro  a  valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2005, per
il finanziamento di tre misure rientranti nel programma gia' attivato
dall'Istituto  per  la  promozione  industriale (IPI) e relative alla
prosecuzione ed al potenziamento del programma RIDITT - Rete italiana
per  la  diffusione  dell'innovazione  e il trasferimento tecnologico
alle  imprese,  nonche'  al  finanziamento  di  iniziative  dirette a
favorire  il  trasferimento  tecnologico  dal sistema della ricerca a
quello  delle  piccole e medie imprese, sia a livello nazionale che a
livello transnazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico del 14
settembre  2006,  registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006,
registro  n.  4,  foglio  n. 200, con il quale sono state definite le
finalita'   e  gli  obiettivi  del  nuovo  programma  destinato  alla
prosecuzione  ed  al potenziamento del programma RIDITT, gia' avviato
dall'Istituto per la promozione industriale;
  Visto  l'art.  1  del  summenzionato  decreto, che individua le tre
specifiche macro-misure da attuare, ovvero:
   a)  trasferimento  tecnologico nazionale dal sistema della ricerca
alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia;
   b) trasferimento tecnologico transnazionale;
   c)   rafforzamento   della   Rete   italiana   per  la  diffusione
dell'innovazione  e  il  trasferimento  tecnologico  alle  imprese  -
RIDITT, e stabilisce la ripartizione delle risorse economiche, pari a
complessivi 34,35 milioni di euro, tra di esse;
  Visto  l'art.  1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico
26  luglio  2007,  con il quale sono impegnate a favore dell'Istituto
per  la  promozione  industriale risorse pari a 6,35 milioni di euro,
destinati  all'attivita'  di  assistenza  tecnica  da  parte dell'IPI
nell'ambito delle tre citate misure;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo economico del 5
dicembre 2007, con il quale sono impegnate a favore dell'Istituto per
la  promozione  industriale risorse pari a 11,45 milioni di euro, per
l'attuazione  della  misura  «Trasferimento tecnologico nazionale dal
sistema  della  ricerca  alle imprese e creazione di nuove imprese ad
alta tecnologia»;
  Visto  l'art. 6-quater della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che ha
stabilito  la revoca delle assegnazioni delle risorse FAS operate dal
Comitato   interministeriale  per  la  programmazione  economica  con
delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare
delle  risorse  che  entro  la data del 31 maggio 2008 non sono state
impegnate;
  Considerato  che,  conseguentemente  alla  revoca summenzionata, le
risorse   a   disposizione  per  l'attuazione  del  programma  RIDITT
divengono  complessivamente  pari  a 17,8 milioni di euro rispetto ai
34,35 milioni di euro originariamente previsti;
  Tenuto  conto  della  conseguente  necessita'  di  procedere ad una
riprogrammazione  delle  attivita'  attuabili  nell'ambito  delle tre
summenzionate  misure  del  programma  RIDITT  e ad una riallocazione
delle risorse finanziarie disponibili tra ciascuna di esse;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  14
settembre  2006,  con il quale sono state definite le finalita' e gli
obiettivi  del  nuovo  programma  destinato  alla  prosecuzione ed al
potenziamento  del  programma  RIDITT,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche.
  2. Il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito con il seguente:
   Le  risorse  complessivamente  impegnate a favore dell'IPI, pari a
17,8  milioni  di  euro,  sono  utilizzate per la realizzazione delle
seguenti tre misure:
    a)  trasferimento  tecnologico  dal  sistema  della  ricerca alle
imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia;
    b) trasferimento tecnologico transnazionale;
    c)   rafforzamento   della   Rete   italiana  per  la  diffusione
dell'innovazione  e  il  trasferimento  tecnologico  alle  imprese  -
RIDITT.
  3. Il comma 2 dell'art. 1 e' sostituito con il seguente:
   Le risorse sono ripartite tra le tre summenzionate misure nel modo
seguente:   13,1   milioni   di   euro   destinati  alla  misura:  a)
trasferimento  tecnologico  nazionale  dal sistema della ricerca alle
imprese  e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia; 1,2 milioni
di  euro  sono  destinati  alla  misura  b) trasferimento tecnologico
transnazionale;  3,5  milioni  di  euro sono destinati alla misura c)
rafforzamento  della Rete italiana per la diffusione dell'innovazione
e il trasferimento tecnologico alle imprese (RIDITT).
  4. Il comma 3 dell'art. 1 e' sostituito con il seguente:
   Le   risorse  destinate  alle  tre  summenzionate  misure  saranno
utilizzate  con le seguenti modalita': relativamente alla misura: a),
12,5  milioni di euro sono destinati per l'attivita' di trasferimento
tecnologico  dal  sistema  della  ricerca alle imprese e creazione di
nuove imprese ad alta tecnologia e 0,6 milioni di euro sono assegnati
all'IPI  per  le  attivita' di assistenza tecnica; relativamente alla
misura  b)  1,0  milione  di  euro  e' destinato per il trasferimento
tecnologico  transnazionale  e  0,2  milioni  di  euro sono assegnati
all'IPI  per  le  attivita' di assistenza tecnica; relativamente alla
misura  c)  3,5  milioni  di  euro  sono  destinati per la diffusione
dell'innovazione  e  il trasferimento tecnologico alle imprese e sono
assegnati all'IPI per la gestione della misura stessa.
  5. Il comma 4 dell'art. 2 e' sostituito con il seguente:
   Le  risorse  complessivamente  destinate  alla  misura  in oggetto
ammontano a 12,5 milioni di euro.
  6. L'art. 3 e' sostituito con il seguente:
   1.    L'attuazione   della   misura   «Trasferimento   tecnologico
transnazionale» di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e' finalizzata
a promuovere e potenziare le collaborazioni transnazionali in materia
di  innovazione e trasferimento tecnologico per le PMI promosse dalle
universita',  da  enti  pubblici  di ricerca, dai centri di ricerca e
dalle    associazioni    imprenditoriali,    ubicati    nelle    aree
sottoutilizzate del Paese.
  La misura si realizza mediante la partecipazione delle associazioni
imprenditoriali,  delle  universita' e dei centri di ricerca italiani
al  Progetto comunitario CORNET ( fasi I e II ) - Collective Research
Network,  che,  nell'ambito  dell'iniziativa  ERANET  del  VI  e  VII
Programma  quadro  UE  di  ricerca  e sviluppo, favorisce la «ricerca
collettiva»   su   scala  transnazionale,  coinvolgendo  associazioni
imprenditoriali,  universita',  enti  pubblici di ricerca e centri di
ricerca di diversi Paesi europei.
   2.  Le  risorse  complessivamente destinate alla misura in oggetto
ammontano a 1,0 milione di euro.
   3.  Per  il  raggiungimento  delle finalita' della predetta misura
saranno   selezionati,   a  seguito  di  apposito  bando  europeo,  e
co-finanziati   progetti   di  «ricerca  collettiva»  transnazionale,
condotti  da  universita' e/o enti pubblici di ricerca, e/o centri di
ricerca  italiani  in favore di associazioni imprenditoriali italiane
rappresentative  degli  interessi  delle  PMI  residenti  nelle  aree
sottoutilizzate  del  Paese. I progetti potranno essere presentati da
associazioni  imprenditoriali  italiane  in collaborazione con almeno
altre  due  organizzazioni  omologhe appartenenti ad almeno altri due
paesi UE partecipanti al progetto comunitario CORNET.
   4. I  progetti transnazionali selezionati nell'ambito della misura
saranno   agevolati   nella   misura  massima  del  50%  delle  spese
ammissibili   attraverso   un  contributo  a  fondo  perduto  di  cui
beneficeranno i soggetti italiani aggiudicatari.
  7. L'art. 5 e' sostituito con il seguente:
   1.  Le attivita' di assistenza tecnica dell'IPI al Ministero dello
sviluppo economico per l'attuazione delle misure a) e b), di cui agli
articoli 2 e 3, riguardano:
    la  progettazione  delle misure e la predisposizione dei relativi
bandi;
    la promozione dei bandi e il supporto ai proponenti;
    la valutazione delle proposte progettuali;
    la predisposizione delle convenzioni con i beneficiari;
    il  monitoraggio tecnico-amministrativo in itinere dello stato di
attuazione dei progetti;
    l'erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari;
    la  diffusione,  attraverso  la  rete  RIDITT,  dell'offerta  dei
servizi  e  delle  tecnologie  sviluppate  nell'ambito  dei  progetti
selezionati;
    la  verifica sul campo degli obiettivi conseguiti e delle risorse
impiegate da parte dei progetti selezionati.
  Le  attivita'  di  assistenza  tecnica  dell'IPI al Ministero dello
sviluppo  economico riguardano altresi' l'assistenza alle commissioni
ministeriali  per  la verifica tecnico-amministrativa sul campo degli
obiettivi  conseguiti  e  delle  risorse  impiegate  nell'ambito  dei
progetti correlati con il programma RIDITT, nello specifico:
   i  progetti  di  trasferimento tecnologico selezionati nella prima
fase del programma;
   i  progetti  selezionati  nell'ambito  dell'azione di promozione e
assistenza  tecnica  per  l'avvio di imprese innovative - di cui agli
articoli  103  e  106,  misura b) della legge 388/2000 -, per i quali
sara' effettuata una verifica a campione.
  Gli  oneri  per  lo svolgimento delle suddette verifiche graveranno
sulle risorse messe a disposizione dell'IPI.
   2.  In  particolare  l'IPI,  per  l'erogazione  delle  risorse  ai
beneficiari,  dovra'  accendere un apposito conto infruttifero presso
la Tesoreria centrale dello Stato cosi' denominato «Fondo RIDITT» sul
quale  saranno  depositate  le  risorse  finanziarie  allocate per le
misure  a)  e  b),  pari  a 13,5 milioni di euro. L'IPI dovra' tenere
un'apposita contabilita' relativa alla gestione del predetto conto di
tesoreria.  L'IPI  non potra' compiere alcuna operazione sul predetto
conto  in  assenza  di  specifiche  indicazioni  del  Ministero dello
sviluppo economico.
  8. L'art. 6 e' sostituito con il seguente:
   Le  risorse  assegnate all'IPI per le attivita' di cui all'art. 1,
comma 3, ammontano complessivamente a 4,3 milioni di euro, di cui 0,6
milioni di euro relativi alla misura a); 0,2 milioni di euro relativi
alla misura b) e 3,5 milioni di euro relativi alla misura c).