IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visti  l'art.  1,  commi  2  e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8
luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394;
  Visto  il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con   il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione  alla
Convenzione  relativa  alle  zone  umide di importanza internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971;
  Considerato  che  la  predetta  convenzione, ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
  Considerato,  altresi',  che  con  il  decreto del Presidente della
Repubblica  dell'11  febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  111  del  15  maggio  1987, e' stato reso esecutivo in
Italia  il  Protocollo  di  emendamento  alla convenzione, adottato a
Parigi il 3 dicembre 1982;
  Considerato  che,  a  norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione
sopracitata  e  sulla  base dei criteri di identificazione delle zone
umide   di   importanza  internazionale  proposti  nella  «Conferenza
internazionale  sulla  conservazione delle zone umide e degli uccelli
acquatici»  tenutasi  a  Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre
1974),  adottati  al  IV incontro delle parti contraenti come annesso
alla  raccomandazione 4.2 della Cop IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e
approvati  con la risoluzione VI.2 della Cop VI (Brisbane, Australia,
1996),  sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito  elenco  di  cui  all'art.  2,  n. 1, della convenzione
medesima;
  Considerato  che  a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti
di  tale  convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
  Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di
Ramsar  prevede  che  ciascuna  parte  contraente favorisca la tutela
delle  zone  umide  creando  delle riserve naturali nelle zone umide,
indipendentemente   dal   fatto  se  siano  o  meno  riconosciute  di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
  Considerato,  inoltre,  che  l'art.  4,  comma 3, della convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale  in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5
agosto  1981,  n.  503,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 250
dell'11  settembre  1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II  e  III  alla  convenzione medesima e in particolare, per cio' che
concerne  le  aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
  Considerato  che  la  zona umida denominata «Palude del Brusa' - Le
Vallette»,  localizzata  nell'area  delle  ex  grandi valli veronesi,
nella  parte  meridionale  della provincia di Verona e nel territorio
amministrativo  del comune di Cerea, rappresenta una delle piu' ampie
aree  paludose sopravissute alle opere di bonifica che hanno condotto
all'attuale   assetto   del   Basso   Veronese,   sotto  gli  aspetti
geomorfologici  e'  costituita  da  un'area  alluvionale  originatasi
dall'accumulo  di  sedimenti  trasportati  dai  ghiacciai e dai corsi
d'acqua  atesini quaternari che hanno colmato le depressioni lagunari
preesistenti,  e che la stessa rientra nel solco vallivo creato da un
ramo  dell'Adige,  in  seguito abbandonato e occupato dalle acque del
Menago  e che il biotopo in questione e' individuabile tra i piu' ben
conservati   esempi,   nella   pianura   Padano-Veneta,  dell'aspetto
originario  dei  luoghi  e  che  puo'  essere definita come «l'ultima
valle»  rimasta  intatta  dalla  grande bonifica di quell'estesissimo
sistema  di  aree  umide  che  costituivano un tempo le «valli grandi
veronesi»;
  Considerato,  altresi',  il  valore  naturalistico  che il suddetto
biotopo   costituisce  sotto  gli  aspetti  floristico-vegetazionali,
caratterizzati  da  importanti fitocenosi e specie botaniche, fra cui
Lemnetum    gibbae,    Azollo    filiculoidis-Lemnetum    minuscolae,
Hydrocharitetum  morsus-ranae,  Ceratophylletum  demersi, Vallisneria
spiralis;  Nuphar  luteum,  Nymphoidetum  peltatae, Caricetum elatae,
Caricetum  acutiformis,  Caricetum gracilis (poco diffusa nella bassa
pianura   padana),Mento   acquaticae-Caricetum   pseudocyperi  (Carex
pseudocyperus( rara in tutta l'area della bassa pianura padana), Iris
pseudacorus, Glycerietum maximae, Phragmitetum vulgaris, Sparganietum
erecti,  Galio-Urticetea, Sambucetum ebuli, Humulus lupulus, Solidago
canadesis,  Phragmites  australis,  Sisymbrion officinalis, Salicetum
cinereae e Salicetum albae;
  Considerato,  ancora,  l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel  suo  insieme per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di  sosta,  nidificazione  e  alimentazione  per  numerose  specie di
uccelli   acquatici,  e  che,  nel  medesimo  biotopo  si  rinvengono
molteplici  specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di
cui  alla  direttiva  79/409/CEE  concernente  la conservazione degli
uccelli  selvatici,  negli  allegati  II  e  III  della  gia'  citata
«Convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e
dell'ambiente  naturale  in  Europa»  e  nei  successivi  annessi  di
emendamento  II  e  III  alla  convenzione,  entrati in vigore con il
decreto  del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in
particolare,  tra  quelle  di  cui  all'annesso  II  «specie di fauna
rigorosamente  protette»:  Tarabusino  (Ixobrychus minutus), Tarabuso
(Botaurus  stellaris),  Sgarza  ciuffetto (Ardeola ralloides), Airone
rosso  (Ardea  purpurea),  Airone  cenerino (Ardea cinerea), Falco di
palude    (Circus    aeruginosus),    Voltolino ( Porzana   porzana),
Schiribilla  (Porzana  parva),  Canapiglia  (Anas strepera), Alzavola
(Anas  crecca),  Marzaiola  (queAnas  rquedula)  Germano  reale (Anas
platyrhynchos),   Moretta   tabaccata  (Aythya  nyroca),  Porciglione
(Rallus  aquaticus),  Beccaccino  (Gallinago  gallinago),  Pavoncella
(Vanellus  vanellus),  Totano  moro  (Tringa  erythropus),  Pettegola
(Tringa  totanus),  Saltimpalo  (Saxicola  torquata),  Averla piccola
(Lanius  collurio),  Cannaiola  (Acrocephalus scirpaceus), Forapaglie
(Acrocephalus     schoenobaenus),     Cannareccione     (Acrocephalus
arundinaceus), Salciaiola (Locustella luscinioides), Pendolino (Remiz
pendulinus),  Basettino  (Panurus  biarmicus),  Migliarino  di palude
(Emberiza schoeniclus) e Strillozzo (Miliaria calandra);
  Considerato  che la restante componente faunistica e' rappresentata
da  specie  di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la
loro  localizzazione  che  per la rarita' oggettiva, tra cui anfibi e
rettili  elencati  nell'allegato  II della direttiva 92/43/CEE, ed in
particolare  Tritone  crestato  italiano (Triturus carnifex), Rana di
Lataste  (Rana  latastei) e Testuggine palustre (Emys orbicularis), e
molte  specie  rientranti  tra  quelle  elencate dagli allegati 2 e 3
della   convenzione  di  Berna  e  l'appendice  2/I  della  direttiva
79/409/CEE, ed in particolare:
   tra  i  rettili  lucertola  vivipara  (Zootoca  vivipara), ramarro
(Lacerta  viridis  complex),  lucertola  muraiola (Podarcis muralis),
biacco  (Coluber viridiflavus), orbettino (Anguis fragilis) e natrice
dal collare (Natrix natrix);
   tra  gli  anfibi  tritone  punteggiato  (Triturus vulgaris), rospo
comune  (Bufo bufo), rospo smeraldino (Bufo viridis), rana di Lessona
(Rana esculenta complex) e raganella italiana (Hyla intermedia);
   tra  i  mammiferi  toporagno  d'acqua di Miller (Neomys anomalus),
toporagno   comune   (Sorex  araneus),  crocidura  minore  (Crocidura
suaveolens),  riccio  (Erinaceus  europaeus),  topolino  delle risaie
(Micromys  minutus  soricinus), arvicola (Arvicola terrestris), faina
(Martes   foina),  puzzola  (Mustela  putorius)  e  donnola  (Mustela
nivalis);
  Considerato  pertanto  che  la  zona  in  questione  ha  un  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della  regione  continentale  e mediterranea grazie alla ricchezza ed
alla originalita' della sua flora e della sua fauna, e costituisce un
esempio  particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica
della propria regione biogeografica;
  Atteso  quindi  che  la  zona  in  questione  soddisfa i criteri di
identificazione  delle  zone di importanza internazionale, cosi' come
adottati  in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti
(Regina-Canada,  1987;  Montreaux-Svizzera,  1990;  Kushiro-Giappone,
1993 e Brisbane-Australia, 1996);
  Visti  l'art.  4,  lettera  h),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  15  gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Considerato   che   il   Consiglio   comunale   di  Cerea,  con  la
deliberazione  n.  157  del  5  novembre 1984, ha istituito, ai sensi
dell'art.  27 della legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40,
una  riserva  naturale sulla zona umida denominata «Brusa'» e che con
successiva  deliberazione  di  giunta comunale n. 11/3066 del 3 marzo
2006 ha adottato la delimitazione dell'ambito;
  Considerato,  ancora,  che,  il  comune  di  Cerea,  attraverso  la
deliberazione  consiliare n. 68 del 26 novembre 1997 e la convenzione
prot.   n.  3845  del  27  marzo  1998,  ha  deliberato  di  affidare
all'Associazione naturalistica Valle Brusa' la gestione della riserva
naturale «Brusa'»;
  Considerato,  altresi',  che il comune di Cerea, con lettera del 22
febbraio 2007 prot. n. 2799, ha avanzato richiesta a questo Ministero
di  inserire  l'area  in  questione  tra  le zone umide di importanza
internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
  Considerato  che,  su proposta della regione Veneto, l'area «Palude
del  Brusa-Le Vallette» e' stata individuata quale sito di importanza
comunitaria  (SIC)  (codice  IT  3210016)  ai  sensi  della direttiva
92/43/CEE  «Habitat»,  e  designata quale zona di protezione speciale
(ZPS)  (codice  IT  3210016)  ai  sensi  della  direttiva  79/409/CEE
«Conservazione degli uccelli selvatici»;
  Vista  la  sussistenza  dei  criteri  di identificazione delle zone
umide  di importanza internazionale contenuti nella raccomandazione C
aprile 2 adottata dalla Cop IV a Montreaux nel 1990;
  Vista  la  richiesta  di  parere inviata alla regione Veneto con la
nota prot. DPN-2007-0034535 del 12 dicembre 2007;
  Vista  la  deliberazione di giunta della regione Veneto n. 4228 del
30 dicembre 2008, pervenuta con nota prot. 24803 del 16 gennaio 2009,
con  la  quale  si  esprime  parere  favorevole  all'inclusione nella
convenzione di Ramsar della zona umida in questione;
  Ritenuto  di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di
importanza   internazionale   denominata  «Palude  del  Brusa'  -  Le
Vallette» ai sensi della citata convenzione internazionale di Ramsar;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La zona umida «Palude del Brusa' - Le Vallette», ubicata nel comune
di   Cerea,   provincia   di  Verona,  e'  dichiarata  di  importanza
internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa
alle  zone  umide  di  importanza  internazionale,  soprattutto  come
habitat  degli  uccelli  acquatici»,  firmata  a Ramsar il 2 febbraio
1971,  secondo  i  confini  riportati  nella  planimetria allegata al
presente decreto come allegato I.