IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni
di origine e indicazioni geografiche;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e
le   indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni  tradizionali,
l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati  prodotti  del
settore vitivinicolo;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina
del  procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei
vini;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
31   luglio   2003,   concernente   modalita'   e  requisiti  per  la
delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento  nei disciplinari di
produzione dei vini DOC e DOCG;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi' come
modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 38, par. 6, del reg. (CE) n.
479/2008,  gli  Stati  membri sono tenuti ad adottare le disposizioni
relative  alla  procedura  nazionale  preliminare per il conferimento
della  protezione delle DOP e IGP per conformarsi con le disposizioni
dello stesso art. 38 entro il 1° agosto 2009;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 49, par. 1, del reg. (CE) n.
479/2008, relativamente alle modifiche dei disciplinari, si applicano
per  analogia  le richiamate disposizioni comunitarie previste per il
conferimento  della  protezione,  fatte  salve  le  modifiche che non
comportano  alcuna modifica al documento unico, di cui al paragrafo 3
dello  stesso  art.  49  del  reg.  (CE) n. 479/2008, per le quali si
applica una procedura semplificata;
  Considerato  che  ai  sensi dell'art. 50 del reg. (CE) n. 479/2008,
relativamente    alla   cancellazione   della   protezione   di   una
denominazione  di  origine  o di una indicazione geografica, e che ai
sensi  dell'art.  28  del  reg.  (CE)  607/2008,  relativamente  alla
conversione   di  una  DOP  a  IGP,  si  applicano  per  analogia  le
disposizioni   procedurali   previste   per   il  conferimento  della
protezione,  fatte salve le opportune differenziazioni riguardanti le
relative condizioni e modulistiche;
  Considerato altresi' che ai sensi del reg. (CE) n. 479/2008 restano
in vigore le disposizioni nazionali che non contrastano con lo stesso
reg. (CE) n. 479/2008;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  53  del citato reg. (CE) n.
479/2008,  gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa
destinata  a  coprire le spese sostenute per l'esame delle domande di
protezione,  delle  dichiarazioni  di  opposizione,  delle domande di
modifica  e  delle richieste di cancellazione relative alle DOP e IGP
di cui trattasi;
  Considerato  altresi' che ai sensi dell'art. 72, par. 1, del citato
reg.  (CE)  n.  607/2009,  a  titolo  transitorio  ed  a  determinate
condizioni,  per  le  denominazioni  di  origine  ed alle indicazioni
geografiche  riconosciute  a  livello  nazionale,  conformemente alla
procedura  di  cui  all'art. 38, par. 5, del reg. (CE) n. 479/2008, i
relativi   vini   possono  essere  etichettati  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al capo IV del citato reg. (CE) n. 607/2009;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  adottare,  nelle more della modifica
della citata legge n. 164/1992, le disposizioni nazionali procedurali
applicative  della  richiamata  normativa  comunitaria, a superamento
delle  disposizioni  nazionali  preesistenti  e nel contempo attuando
un'opportuna  armonizzazione con le citate disposizioni nazionali che
restano in vigore;
  Vista  l'intesa  intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
   a)  per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare
la  domanda  di  protezione  di  una  denominazione  di origine o una
indicazione geografica di cui all'art. 37 del reg. CE n. 479/2008;
  b)  per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
   c) per regione, la competente regione o provincia autonoma, ovvero
le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste
la produzione interessata alla protezione;
   d)  per  Comitato,  il  Comitato  nazionale  per  la  tutela delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  - Sezione interprofessionale, di cui all'art. 17 della legge n.
164/1992;
   e)   quando   non  diversamente  specificato,  per  Denominazione,
indistintamente  «Denominazione  di  Origine  Protetta»  (DOP) ovvero
«Indicazione Geografica Protetta» (IGP);
   f) per «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» (DOCG) e
«Denominazione   di   Origine   Controllata»   (DOC),   le  «menzioni
tradizionali»  italiane  di  cui  all'art. 54, par. 1, lettera a) del
reg.  CE  n.  479/2008,  utilizzate  per  indicare  che i prodotti in
questione recano una DOP.