IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2007, n. 3634, recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, n. 3798, recante disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il prefetto di Palermo - commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008 e la nota del 10 settembre 2009 del commissario delegato; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752 e la nota del 27 agosto 2009 del commissario delegato per lo stato d'emergenza nel territorio di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi», la nota del 10 giugno 2009 del commissario delegato - prefetto di Bari e l'intesa della regione Puglia formulata con nota del 3 settembre 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3622 del 2007, n. 3704 del 17 settembre 2008 e n. 3746 del 12 marzo 2009 nonche' la nota in data 8 settembre 2009 del presidente della regione Molise - commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008, come modificata dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 e dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3707 del 3 ottobre 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795 del 30 luglio 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009; Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui e' stato nominato commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Allo scopo di sviluppare una sinergia operativa tra il Dipartimento della protezione civile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - settore salute, per fronteggiare con la massima efficacia le emergenze di carattere sanitario richiamate in premessa, anche ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad istituire una apposita struttura operante presso il Dipartimento dell'innovazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale struttura opera al fine di assicurare il necessario adeguamento della rete informatica e dei sistemi informativi del Ministero nell'ambito del sistema di protezione civile; il potenziamento, anche logistico, della rete degli uffici periferici di sanita' umana e veterinaria; la pianificazione e realizzazione di interventi formativi integrati e specifici per lo sviluppo professionale del personale comunque coinvolto in caso di emergenza sanitaria, anche attraverso la valorizzazione di apposito centro formativo del Ministero; la realizzazione di interventi di tutela della salute umana in situazioni emergenziali in collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela della salute. 2. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di cui al comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di personale comunque in servizio presso il Dipartimento stesso, nel massimo di dieci unita'. Al predetto personale sono corrisposte fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.