IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
dicembre  2007,  n.  3634,  recante  interventi urgenti di protezione
civile   diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di  emergenza  nel
territorio   della   provincia   di  Caserta  e  zone  limitrofe  per
fronteggiare  il  rischio  sanitario connesso alla elevata diffusione
della brucellosi negli allevamenti bufalini;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
luglio  2009,  n.  3798,  recante  disposizioni urgenti di protezione
civile  finalizzate  a  fronteggiare  il rischio della diffusione del
virus influenzale A (H1N1);
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino  al  31  dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento
dei  rifiuti  urbani  nel  territorio  della  provincia  di Palermo e
nominato il prefetto di Palermo - commissario delegato del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
  Visti  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e'  stato  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2008, lo stato di
emergenza  socio  economico  ambientale  nella  laguna  di Venezia in
ordine  alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di
grande  navigazione,  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3383 del 3 dicembre 2004, e successive modificazioni ed
integrazioni,  l'art.  3  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3669 del 17 aprile 2008 e la nota del 10 settembre
2009 del commissario delegato;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
aprile  2009,  n.  3752  e la nota del 27 agosto 2009 del commissario
delegato  per lo stato d'emergenza nel territorio di Cengio in ordine
alla situazione di crisi socio-ambientale;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre  2008, n. 3727, recante: «Ulteriori interventi di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli  eventi
alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi
e  Taranto  ed  agli  eventi  alluvionali  del  7 novembre 2005 nella
provincia  di  Brindisi»,  la nota del 10 giugno 2009 del commissario
delegato - prefetto di Bari e l'intesa della regione Puglia formulata
con nota del 3 settembre 2009;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3268  del  12  marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18
marzo  2005,  n.  3491  del  25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre
2006,  n.  3622 del 2007, n. 3704 del 17 settembre 2008 e n. 3746 del
12 marzo 2009 nonche' la nota in data 8 settembre 2009 del presidente
della regione Molise - commissario delegato;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza,
fino  al  30  giugno  2009,  in  relazione  alla  situazione di grave
pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692
dell'11  luglio 2008, come modificata dall'art. 15 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 e
dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3707 del 3 ottobre 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3795 del 30 luglio 2009;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino
al  31  luglio  2010,  determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita'  nel  territorio  delle  province  di  Treviso  e Vicenza e
l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15
agosto 2009;
  Visto  l'art.  13  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3746  del  12  marzo  2009  con  cui  e' stato nominato
commissario  delegato  per  la  realizzazione  del  Nuovo palazzo del
cinema  e  dei  congressi  di  Venezia  e la successiva ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.   Allo  scopo  di  sviluppare  una  sinergia  operativa  tra  il
Dipartimento  della  protezione  civile  ed  il Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali  -  settore  salute,  per
fronteggiare  con  la  massima  efficacia  le  emergenze di carattere
sanitario richiamate in premessa, anche ai sensi dell'art. 1, commi 2
e  3,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il capo del Dipartimento
della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad istituire una apposita
struttura   operante  presso  il  Dipartimento  dell'innovazione  del
Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali. Tale
struttura opera al fine di assicurare il necessario adeguamento della
rete  informatica e dei sistemi informativi del Ministero nell'ambito
del  sistema di protezione civile; il potenziamento, anche logistico,
della rete degli uffici periferici di sanita' umana e veterinaria; la
pianificazione  e  realizzazione  di interventi formativi integrati e
specifici  per  lo  sviluppo  professionale  del  personale  comunque
coinvolto  in  caso  di  emergenza  sanitaria,  anche  attraverso  la
valorizzazione   di  apposito  centro  formativo  del  Ministero;  la
realizzazione   di   interventi  di  tutela  della  salute  umana  in
situazioni  emergenziali in collaborazione con il Comando Carabinieri
per la tutela della salute.
  2. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura
di  cui  al comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile
e'  autorizzato ad avvalersi di personale comunque in servizio presso
il  Dipartimento  stesso,  nel  massimo  di dieci unita'. Al predetto
personale  sono  corrisposte  fino  a  70 ore di lavoro straordinario
effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente,
con  oneri  a  carico  del  Fondo  per  la  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.