IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato decreto ministeriale 27 novembre 2008 che prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle Regioni o Province autonome, la possibilita' di individuare ulteriori categorie di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione; Considerato che la Regione Piemonte, con nota n. 221287/DB1105 del 4 settembre 2009, ha manifestato la necessita' di esonerare ulteriori categorie di produttori dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione; Ritenuta l'urgenza di accogliere la richiesta della Regione Piemonte al fine di evitare danni ai produttori stessi; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.