IL CAPO DIPARTIMENTO
              delle politiche europee e internazionali

  Visto  il  Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005
e  n.  3/2008  e  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 2392/86 e (CE) n.
1493/1999;
  Visto  il  Reg.  (CE)  n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno
2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del
Consiglio    relativo    all'organizzazione    comune   del   mercato
vitivinicolo,  in  ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i
Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  10  agosto  2000,  n. 260, recante
disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 novembre 2008, n. 5396, con il
quale   sono   state  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  dei
Regolamenti  CE  n.  479/2008  e  n.  555/2008  per  quanto  riguarda
l'applicazione  della  misura  della  distillazione dei sottoprodotti
della vinificazione;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5, paragrafo 2 del citato decreto
ministeriale  27  novembre  2008  che  prevede,  a seguito di istanza
avanzata  da parte delle Regioni o Province autonome, la possibilita'
di  individuare  ulteriori  categorie  di  produttori  per  l'esonero
dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione;
  Considerato  che la Regione Piemonte, con nota n. 221287/DB1105 del
4 settembre 2009, ha manifestato la necessita' di esonerare ulteriori
categorie  di  produttori  dall'obbligo di consegnare i sottoprodotti
della vinificazione alla distillazione;
  Ritenuta   l'urgenza  di  accogliere  la  richiesta  della  Regione
Piemonte al fine di evitare danni ai produttori stessi;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                             Definizioni


  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le definizioni
riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato
in premessa.