IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al Registro italiano dighe (RID) un diritto di istruttoria per le attivita' che il medesimo e' tenuto a svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture; Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato; Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, con il quale sono stati disciplinati i criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dal RID, rinviando ad un successivo decreto la disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria per le attivita' che l'amministrazione e' chiamata a svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilita' del procedimento amministrativo con il quale furono individuati nell'ambito delle attivita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i procedimenti di competenza del soppresso Servizio nazionale dighe, poi del soppresso RID ed attualmente della direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto che le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, oggetto del diritto di istruttoria sono: esame per il parere sul Progetto preliminare, esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e redazione del foglio di condizioni per la costruzione, vigilanza sui lavori di costruzione; Ritenuto, inoltre, che, al fine di rispettare il disposto del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al principio di copertura dei costi, il diritto di istruttoria deve essere determinato facendo riferimento all'importo dei lavori, inteso come parametro rappresentativo dell'importanza e della complessita' del progetto, e al costo delle principali professionalita' utilizzate, incrementato di una quota di spese generali; Visto il parere della consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso nella seduta del 6 settembre 2007; Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - regioni, citta' e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009; Decreta: Art. 1. Criteri di determinazione del diritto di istruttoria 1. Per le attivita' che la direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuta ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il diritto di istruttoria e' dovuto per ciascuna delle seguenti fattispecie: a) esame per il parere sul progetto preliminare; b) esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e la redazione del foglio di condizioni per la costruzione; c) attivita' di vigilanza sui lavori di costruzione. 2. I singoli diritti di istruttoria di cui al comma 1, sono articolati in funzione dell'importo totale dei lavori e commisurati alla copertura dei costi sostenuti dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche per le specifiche attivita'. 3. Il diritto non e' dovuto per le dighe gia' iscritte al soppresso RID ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136. 4. Per le dighe da utilizzare a scopo prevalente di laminazione il singolo diritto e' ridotto in misura pari al 50%. 5. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione il diritto di istruttoria non e' dovuto.