IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al
comma  1,  che  i  concessionari  delle  dighe  di cui all'art. 1 del
decreto-legge  8  agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al
Registro  italiano  dighe  (RID)  un  diritto  di  istruttoria per le
attivita'  che  il  medesimo  e'  tenuto  a  svolgere  nelle  fasi di
progettazione e costruzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136,  recante  il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti
ed  il  funzionamento  del  RID,  a  norma  dell'art.  91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n.  286,  che  dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei
relativi  compiti  e  delle  relative attribuzioni al Ministero delle
infrastrutture;
  Visto  l'art.  2,  comma  172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286,  che  stabilisce  che  le  spese occorrenti per il finanziamento
delle  attivita'  gia'  facenti  capo  al  RID  sono finanziate dalla
contribuzione  a  carico  degli  utenti  dei servizi per la parte non
coperta da finanziamento a carico dello Stato;
  Visto  l'art.  2,  comma  173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286,   che   stabilisce   che   i   criteri  e  i  parametri  per  la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo
al  RID,  ivi  comprese  quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'art.  6  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, sono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005,
con  il quale sono stati disciplinati i criteri di determinazione del
contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attivita'
di  vigilanza  e controllo svolte dal RID, rinviando ad un successivo
decreto  la  disciplina  dei criteri di determinazione del diritto di
istruttoria  per  le  attivita'  che  l'amministrazione e' chiamata a
svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 28
novembre  2000,  n.  454, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241,  in  materia  di  termini,  partecipazione e responsabilita' del
procedimento   amministrativo   con   il   quale  furono  individuati
nell'ambito delle attivita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 1°  novembre  1959,  n. 1363, i procedimenti di competenza
del  soppresso  Servizio  nazionale  dighe,  poi del soppresso RID ed
attualmente della direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche  ed  elettriche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti
per   l'adeguamento   delle  strutture  di  Governo  in  applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n.   211,   con   il   quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Ritenuto che le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge
1°  agosto  2002,  n.  166,  oggetto del diritto di istruttoria sono:
esame   per   il   parere   sul   Progetto   preliminare,  esame  per
l'approvazione  del progetto definitivo e/o esecutivo e redazione del
foglio  di  condizioni  per  la  costruzione, vigilanza sui lavori di
costruzione;
  Ritenuto, inoltre, che, al fine di rispettare il disposto del comma
2  dell'art. 6 della citata legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al
principio  di  copertura  dei  costi,  il diritto di istruttoria deve
essere determinato facendo riferimento all'importo dei lavori, inteso
come  parametro  rappresentativo dell'importanza e della complessita'
del   progetto,   e   al   costo  delle  principali  professionalita'
utilizzate, incrementato di una quota di spese generali;
  Visto il parere della consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  marzo  2003, n. 136,
espresso nella seduta del 6 settembre 2007;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  unificata Stato -
regioni,  citta'  e  autonomie  locali  espresso  nella seduta dell'8
aprile 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.


        Criteri di determinazione del diritto di istruttoria


  1.  Per  le  attivita'  che la direzione generale per le dighe e le
infrastrutture    idriche   ed   elettriche   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei trasporti e' tenuta ad espletare nelle fasi di
progettazione  e  costruzione  delle  dighe  di  cui  all'art.  1 del
decreto-legge  8  agosto  1994, n. 507, convertito, con modificazioni
dalla  legge  21  ottobre  1994, n. 584, il diritto di istruttoria e'
dovuto per ciascuna delle seguenti fattispecie:
   a) esame per il parere sul progetto preliminare;
   b)  esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo
e la redazione del foglio di condizioni per la costruzione;
   c) attivita' di vigilanza sui lavori di costruzione.
  2.  I  singoli  diritti  di  istruttoria  di  cui  al comma 1, sono
articolati  in  funzione dell'importo totale dei lavori e commisurati
alla  copertura  dei  costi sostenuti dalla direzione generale per le
dighe  e  le  infrastrutture  idriche ed elettriche per le specifiche
attivita'.
  3. Il diritto non e' dovuto per le dighe gia' iscritte al soppresso
RID  ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 2003, n. 136.
  4.  Per le dighe da utilizzare a scopo prevalente di laminazione il
singolo diritto e' ridotto in misura pari al 50%.
  5.  Per  le  dighe  utilizzate  a scopo esclusivo di laminazione il
diritto di istruttoria non e' dovuto.