IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al
comma  1,  che  i  concessionari  delle  dighe  di cui all'art. 1 del
decreto-legge  8  agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  ottobre  1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al
Registro  Italiano  Dighe  (RID)  e  a  corrispondere  al medesimo un
contributo  annuo  per  le  attivita' di vigilanza e controllo svolte
dallo stesso;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136,  recante  il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti
ed  il  funzionamento  del  RID,  a  norma  dell'art.  91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n.  286,  che  dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei
relativi  compiti  e  delle  relative attribuzioni al Ministero delle
infrastrutture;
  Visto  l'art.  2,  comma  172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286,  che  stabilisce  che  le  spese occorrenti per il finanziamento
delle  attivita'  gia'  facenti  capo  al  RID  sono finanziate dalla
contribuzione  a  carico  degli  utenti  dei servizi per la parte non
coperta da finanziamento a carico dello Stato;
  Visto  l'art.  2,  comma  173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286,   che   stabilisce   che   i   criteri  e  i  parametri  per  la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo
al  RID  sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto   il   decreto  del  17  dicembre  2004  del  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
36  del  14  febbraio  2005,  recante  la  disciplina  dei criteri di
determinazione  del  contributo  annuo  da parte dei concessionari di
dighe per l'attivita' di vigilanza e controllo svolta dal RID;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti
per   l'adeguamento   delle  strutture  di  Governo  in  applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n.   211,   con   il   quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Ritenuto   che  per  la  determinazione  dei  costi  relativi  allo
svolgimento  da parte delle strutture ministeriali competenti in base
al  citato  decreto n. 211 del 2008, dei compiti e delle attribuzioni
concernenti l'attivita' di vigilanza e controllo gia' facenti capo al
soppresso  RID,  possa  farsi  riferimento  alle  spese sostenute dal
medesimo  ex  RID, per le stesse attivita', come risultanti dal conto
consuntivo dello stesso soppresso ente per l'anno 2006;
  Considerata  l'opportunita' di provvedere con separato decreto alla
disciplina  dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria,
di  cui  all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per
le  altre  attivita'  che  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti  -  Direzione  generale  per  le  dighe e le infrastrutture
idriche   ed   elettriche  e'  tenuto  ad  espletare  nelle  fasi  di
progettazione  e  costruzione  delle  dighe  di  cui  all'art.  1 del
decreto-legge  8  agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
  Visto il parere della Consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  marzo  2003, n. 136,
espresso in data 14 ottobre 2008;
  Visto  l'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri   30  gennaio  2009,  n.  3736,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  31 del 7 febbraio 2009, recante gli interventi urgenti
per  la  messa  in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni
urgenti in materia;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  unificata Stato -
regioni,  citta'  e  autonomie  locali  espresso  nella seduta dell'8
aprile 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.


           Criteri di determinazione del contributo annuo


  1.  Il  contributo  annuo  di  cui all'art. 6 della legge 1° agosto
2002,   n.   166,  compresa  la  quota  aggiuntiva  da  destinare  ad
investimenti  e  potenziamento,  e' costituito, per ogni diga, da una
quota base fissa articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente
della  risorsa  concessa,  nonche'  da  quote  variabili in relazione
all'altezza dello sbarramento ed al volume dell'invaso come stabiliti
dalla  legge 21 ottobre 1994, n. 584, e riportati nel relativo foglio
di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del
decreto  del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
alla  circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n.
352.