IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al Registro Italiano Dighe (RID) e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture; Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato; Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al RID sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del 17 dicembre 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, recante la disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per l'attivita' di vigilanza e controllo svolta dal RID; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto che per la determinazione dei costi relativi allo svolgimento da parte delle strutture ministeriali competenti in base al citato decreto n. 211 del 2008, dei compiti e delle attribuzioni concernenti l'attivita' di vigilanza e controllo gia' facenti capo al soppresso RID, possa farsi riferimento alle spese sostenute dal medesimo ex RID, per le stesse attivita', come risultanti dal conto consuntivo dello stesso soppresso ente per l'anno 2006; Considerata l'opportunita' di provvedere con separato decreto alla disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per le altre attivita' che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; Visto il parere della Consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso in data 14 ottobre 2008; Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2009, n. 3736, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2009, recante gli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia; Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - regioni, citta' e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009; Decreta: Art. 1. Criteri di determinazione del contributo annuo 1. Il contributo annuo di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, compresa la quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, e' costituito, per ogni diga, da una quota base fissa articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, nonche' da quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume dell'invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e riportati nel relativo foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n. 352.