IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera
efficace  dai  consorzi  di tutela, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i  Consorzi  di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono   ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12  aprile  2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti
«disposizioni  generali  relative  ai requisiti di rappresentativita'
dei  Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP)
e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei
criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela
delle  denominazioni  di  origine  protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»,  emanati dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17
della citata legge n. 526/1999;
  Visto  il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale -  serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi  derivanti  dalle  attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP incaricati dal Ministero;
  Visto   il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale,
conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono
state  impartite  le  direttive per la collaborazione dei consorzi di
tutela  delle  DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione
Frodi,  ora  Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita' dei
prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attivita' di vigilanza;
  Visto   il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  n.  134  del  12  giugno 2001, recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto   il   decreto  4  maggio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale -  serie  generale -  n.  112  del  16 maggio 2005, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto   il   decreto  4  maggio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale -  serie  generale  n.  112  del  16  maggio  2005, recante
modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000,
recante    disposizioni    generali    relativi   ai   requisiti   di
rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP;
  Visto   il   decreto  5  agosto  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale -  serie  generale  - n.  191  del  18 agosto 2005, recante
modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre
1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L.
322  del  25  novembre  1997  con  il  quale  e'  stata registrata la
denominazione d'origine protetta «Terra di Bari»;
  Visto  il  decreto  legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale -  serie  generale  n. 293 del 15 dicembre
2004,   recante   «disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del
regolamento   (CEE)   n.  2081/92,  relativo  alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»;
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la valorizzazione e la
tutela  dell'olio  extravergine  di  oliva a denominazione di origine
protetta  «Terra  di  Bari»  con sede legale in Bari, Corso Cavour 2,
presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
intesa  ad  ottenere  il riconoscimento dello stesso ad esercitare le
funzioni  indicate  all'art.  14,  comma  15  della  citata  legge n.
526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
  Considerato  che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei  Consorzi  di  tutela,  e'  soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti alla categoria < olivicoltori > nella filiera <
grassi  (oli)  >  individuata  all'art.  4,  lettera  d) del medesimo
decreto,  rappresenta  almeno  i 2/3 della produzione tutelata per la
quale  il  Consorzio  chiede  l'incarico di cui all'art. 14, comma 15
della  legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi e' stata eseguita
sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e
delle  attestazioni  rilasciate dall'organismo di controllo Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, autorizzato
a  svolgere  le attivita' di controllo sulla denominazione di origine
protetta «Terra di Bari»;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di
oliva  a denominazione di origine protetta «Terra di Bari» al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificatamente  indicate  all'art.  14,  comma  15  della  legge n.
526/1999;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Lo  statuto  del  Consorzio  per  la valorizzazione e la tutela
dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta
«Terra  di  Bari», con sede in Bari, Corso Cavour 2, presso la Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' conforme alle
prescrizioni  di  cui  all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine protetta (DOP) e
delle indicazioni geografiche protette (IGP).