IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 e ss. mm.,
recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art.  1,  commi  376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in
particolare, l'art. 1, comma 6;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 270, recante
«Riordinamento  degli  Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma
dell'art.  1,  comma  1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lett. l);
  Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento
degli    Istituti    zooprofilattici   sperimentali,   e   successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165 e ss.mm.,
recante  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il regolamento di organizzazione del Ministero della salute,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129 e ss. mm.;
  Visto  il  regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita'
16  febbraio  1994,  n.  190,  recante  norme  per  il riordino degli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  in  attuazione dell'art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  4  ottobre 1999,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300
del 23 dicembre 1999, concernente i Centri di Referenza nazionale nel
settore veterinario;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 2 novembre 1991,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265
del  12  novembre  1991, recante istituzione del «Centro di Referenza
nazionale  per  l'epidemiologia,  la programmazione e l'informazione»
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo e del
Molise;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   n.   52   del   4  marzo  2003,  concernente  «recepimento
dell'Accordo  recante  disposizioni  in  materia  di  benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy»;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  18  dicembre  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  13  del  17 gennaio 2009,
recante  «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali 23 maggio 2008, recante «delega delle attribuzioni
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per
taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di
Stato  on.le Francesca Martini» registrato alla Corte dei conti il 10
giugno 2008, foglio n. 27;
  Viste    ed    esaminate   le   richieste   presentate,   ai   fini
dell'istituzione  di nuovi Centri di referenza nazionali e del cambio
di denominazione di Centri di referenza nazionali gia' istituiti, con
nota  dell'IZSAM  prot. 4699 del 5 maggio 2009, nota dell'IZSAM prot.
4704 del 5 maggio 2009, nota dell'IZSLT prot. 2556 dell'11 marzo 2008
e nota dell'IZS delle Venezie prot. 4316 del 21 maggio 2009;
  Considerato  che,  sulla  base  della  documentazione  prodotta dai
predetti  Istituti,  risultano  sussistenti  i requisiti previsti dal
citato decreto del Ministro della sanita' 4 ottobre 1999;
  Ritenuto   che  l'attivazione  di  ulteriori  Centri  di  referenza
nazionali  per lo svolgimento delle attivita' indicate dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali consente il miglioramento delle funzioni
svolte  e  della  complessiva  organizzazione sanitaria, con ricadute
positive  sulla  tutela  della salute umana e della sanita' animale e
del benessere degli animali;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Presso  la  sede territoriale di Verona e Vicenza dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale delle Venezie e' attivato il «Centro di
Referenza  Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali - Pet
- therapy.».