IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 32 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265 e successive
modificazioni;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del
Servizio  Sanitario Nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia
di  funzioni  di  igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria,
nonche' di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
  Visto   il   decreto   legislativo   31  marzo  1998,  n.  112  sul
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera g)
e l'art. 117;
  Visto  il  «Piano  Nazionale  di  preparazione  e  risposta per una
pandemia influenzale»;
  Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus
influenzale  A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta
una minaccia per la salute pubblica;
  Considerato  che  le  conoscenze  sinora  acquisite  su  tale forma
morbosa  confermano la trasmissibilita' interumana per via diretta ed
indiretta;
  Considerato  che  in  data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale
della  Sanita'  ha  classificato il livello di allerta pandemico alla
Fase 6, Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione
di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;
  Considerate  le  misure  previste  per  tale livello di allarme dal
«Piano   Nazionale  di  preparazione  e  risposta  per  una  pandemia
influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre
l'impatto  sui  sistemi  sanitari  e  garantire  la continuita' delle
attivita'   lavorative   e   scolastiche  anche  mediante  misure  di
profilassi vaccinale;
  Considerati   i   dati   scaturiti  dalla  sorveglianza  a  livello
internazionale  e  nazionale  sull'andamento delle infezioni da nuovo
virus  influenzate  A(H1N1),  che  indicano una maggiore frequenza di
forme  gravi  e  complicate  in  soggetti  con condizioni patologiche
preesistenti;
  Considerato  che  la  disponibilita'  di  vaccini  pandemici  sara'
soggetta  all'approvazione  della  Commissione  europea e, per quanto
riguarda  il nostro Paese, sara' ottenuta in piu' forniture nell'arco
dei prossimi mesi;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante «Istituzione
dell'Unita'  di  Crisi  (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di
emergenza  per  fronteggiare  i  pericoli derivanti dall'influenza da
nuovo virus A(H1N1)»;
  Viste  le  ordinanze  ministeriali  21 maggio 2009 e 29 luglio 2009
relative  a  «Misure  urgenti  in  materia  di  profilassi  e terapia
dell'influenza A(H1N1);
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798
del 31 luglio 2009 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare  al  rischio  della diffusione del virus
influenzale   A(H1N1),   che   prevede  la  progressiva  vaccinazione
pandemica di almeno il 40% della popolazione residente;
  Ritenuto  di  dover  individuare, conformemente a quanto deliberato
dall'Unita'  di  crisi, le categorie di persone alle quali offrire la
vaccinazione  antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1), a partire
dal  momento  della  effettiva  disponibilita'  del  vaccino,  fino a
copertura della predetta percentuale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di
attribuzioni  del  Ministro del lavoro, della salute, delle politiche
sociali  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario   di  Stato  prof.  Ferruccio  Fazio,  nominato  Vice
Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;
                               Ordina:


                               Art. 1.



  1.  La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(H1N1) e'
offerta,  a  partire  dal  momento della effettiva disponibilita' del
vaccino,  alle  seguenti  categorie  di persone elencate in ordine di
priorita':
   a)   persone   ritenute   essenziali  per  il  mantenimento  della
continuita'   assistenziale   e  lavorativa:  personale  sanitario  e
socio-sanitario;  personale delle forze di pubblica sicurezza e della
protezione   civile;   personale  che  assicura  i  servizi  pubblici
essenziali  di  cui  alla  legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modificazioni  secondo piani di continuita' predisposti dai datori di
lavoro interessati; donatori di sangue periodici;
   b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza;
   c) persone a rischio, di eta' compresa tra 6 mesi e 65 anni;
   d)  persone  di  eta' compresa tra > 6 mesi e 17 anni, non incluse
nei  precedenti  punti,  sulla  base degli aggiornamenti della scheda
tecnica  autorizzata  dall'EMEA  o  delle  indicazioni  che  verranno
fornite dal Consiglio Superiore di Sanita';
   e) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti,
  2.  Ai  fini  del precedente comma 1, si intende per rischio almeno
una delle seguenti condizioni:
   malattie  croniche  a  carico  dell'apparato respiratorio, inclusa
asma, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e BPCO;
   gravi   malattie  dell'apparato  cardiocircolatorio,  comprese  le
cardiopatie congenite ed acquisite;
   diabete mellito e altre malattie metaboliche;
   gravi epatopatie e cirrosi epatica;
   malattie renali con insufficienza renale;
   malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
   neoplasie;
   malattie  congenite ed acquisite che comportino carente produzione
di anticorpi;
   immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
   malattie  infiammatorie  croniche  e  sindromi  da malassorbimento
intestinale;
   patologie  associate  ad un aumentato rischio di aspirazione delle
secrezioni respiratorie, ad esempio malattie neuromuscolari;
   obesita' con Indice di massa corporea (BMI) > 30 e gravi patologie
concomitanti;
   condizione  di familiare o di contatto stretto di soggetti ad alto
rischio  che,  per  controindicazioni  temporanee  o  permanenti, non
possono essere vaccinati.