IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione  comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per  taluni  prodotti  agricoli,  nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento    (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,   relativo
all'organizzazione  comune  del  mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla,   a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo  sistema
comunitario  per  la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di taluni
prodotti  vitivinicoli,  in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e  per  la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/09 della Commissione, recante
modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008 del
Consiglio  per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le   indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni  tradizionali,
l'etichettatura   e   la   presentazione   di   determinati  prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria  e  con  scadenza  al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande,  relative  al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica,  presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica  la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27  marzo  2001,  n.  122  recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 27 gennaio
1981  e  successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta
la  denominazione  di  origine controllata dei vini «Candia dei Colli
Apuani» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio vini Doc «Candia dei
Colli  Apuani»  intesa  ad  ottenere  la modifica del disciplinare di
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Candia
dei Colli Apuani»;
  Visto il parere favorevole della regione Toscana;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
182 del 7 agosto 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   «Candia  dei  Colli  Apuani»  ed  all'approvazione  del
relativo  disciplinare  di produzione in argomento, in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Candia  dei  Colli  Apuani»,  riconosciuto con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  27  gennaio  1981 e
successive  modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dall'inizio della corrente vendemmia 2009.