IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla
legge  16  aprile 1974, n. 117, che istituisce una tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;
  Vista  la  legge  5  maggio  1976,  n.  324, recante nuove norme in
materia  di  diritti  per  l'uso  degli  aeroporti aperti al traffico
civile e s.m.i.;
  Visto  l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento
in  concessione  dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non
e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di
appartenenti alle forze di polizia;
  Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'art. 1 del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto
1995,  n.  351  - come modificati dall'art. 2, commi 188 e 189, della
legge  23  dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997) - che hanno
disposto  in  materia  di gestione degli aeroporti e di realizzazione
delle relative infrastrutture;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a
questo  Comitato  la  definizione  delle  linee  guida e dei principi
comuni  per  le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di
regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme restando le
competenze delle autorita' di settore;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  gennaio 1999, n. 18, attuativo
della  direttiva  96/67/CE  relativa al libero accesso al mercato dei
servizi  di  assistenza  a  terra  negli  aeroporti della Comunita' e
s.m.i.;
  Visto  il regolamento (CE) 2320/2002 che, in data 16 dicembre 2002,
ha  introdotto  -  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003  -  l'obbligo
dell'espletamento  dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da
stiva;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto  (CUP),  e  viste  le  delibere attuative adottate da questo
Comitato;
  Visto  il  decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la
revisione  della  parte  aeronautica  del codice della navigazione, a
norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;
  Visto  il  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni   dalla   legge   2  dicembre  2005,  n.  248,  che  ha
parzialmente  modificato  il  sistema  di  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
  Vista la comunicazione della Commissione UE 2005/C-213-01 in data 9
dicembre   2005,  recante  «Orientamenti  comunitari  concernenti  il
finanziamento  degli  aeroporti  e  gli  aiuti pubblici di avviamento
concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2006,  n. 151, che reca
ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del codice
della  navigazione  e  che, in particolare, sostituisce l'art. 704 di
detto  codice,  prevedendo  che  l'ENAC  ed  il  gestore stipulino un
contratto  di  programma  che  recepisca  la  disciplina  regolatoria
emanata  da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia di
investimenti,  corrispettivi  e  qualita'  e  quella recata dall'art.
11-nonies  del  citato  decreto-legge  n.  203/2005, convertito dalla
legge n. 248/2005;
  Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo
ai  diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita'
ridotta nel trasporto aereo;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) e visti in particolare:
   l'art.  1,  comma  258, concernente l'aumento del canone annuo per
l'uso dei beni del demanio dovuto dalle societa' di gestione totale e
parziale aeroportuale;
   l'art.  1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di
ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli
aeroporti;
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2007, n. 7, convertito dalla
legge  2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei
consumatori,   la   promozione  della  concorrenza,  lo  sviluppo  di
attivita'  economiche e la nascita di nuove imprese, che, all'art. 3,
reca  specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe
aeree  al  fine  di  garantire  ai consumatori un adeguato livello di
conoscenza dei costi del servizio;
  Visto  il  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla
legge  29  gennaio 2009, n. 2, che - all'art. 3 - dispone, sino al 31
dicembre 2009, la sospensione dell'efficacia «delle norme statali che
obbligano  e autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad
oggetto  l'adeguamento  di  diritti, contributi o tariffe a carico di
persone   fisiche   o   persone  giuridiche  in  relazione  al  tasso
d'inflazione  ovvero  ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione
per  i  provvedimenti  volti  al  recupero  dei  soli  maggiori oneri
effettivamente sostenuti»;
  Vista  la  direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27
gennaio   1994,  recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi  di
pubblica  utilita',  e  visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  30  dicembre  1998, concernente lo «Schema generale di
riferimento  per  la predisposizione della carte dei servizi pubblici
del settore dei trasporti»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997,
n.  521,  concernente  il  regolamento  in  materia di concessioni di
gestioni aeroportuali;
  Visto    lo    statuto   dell'E.N.A.C.,   approvato   con   decreto
interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;
  Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
118/1996),  recante  linee  guida  per  la regolazione dei servizi di
pubblica utilita';
  Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale
n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998)
che  hanno  istituito  e  regolamentato  il  Nucleo di consulenza per
l'attuazione  delle  linee  guida  per  la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS);
  Vista  la  delibera  4  agosto  2000,  n. 86 (Gazzetta Ufficiale n.
225/2000), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole
in  ordine  allo  schema  di  riordino della tariffazione dei servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
  Vista  la  delibera  15  giugno  2007, n. 38 (Gazzetta Ufficiale n.
221/2007),  con  la  quale  questo Comitato ha approvato il documento
tecnico  denominato  «Direttiva  in materia di regolazione tariffaria
dei  servizi  aeroportuali  offerti  in  regime  di  esclusiva» e che
sostituisce  il  citato  schema di riordino alla luce delle modifiche
normative nel frattempo intervenute;
  Vista  la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (Gazzetta Ufficiale
n.  128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della sentenza
n.  51/2008  della  Corte costituzionale e preso atto del parere reso
della  Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo Comitato ha
riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla
citata delibera n. 38 del 2008;
  Viste  le  «linee  guida»  applicative  della  citata  direttiva in
materia  di regolazione dei servizi aeroportuali, elaborate dall'ENAC
ed   approvate,   previo   parere   del  NARS,  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  trasporti con decreto 10 dicembre 2008, emanato di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerato   che   e'  in  via  di  perfezionamento  la  direttiva
interministeriale,    gia'    sottoscritta    dal    Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia
e delle finanze con nota n. 26047 del 23 giugno 2009, con la quale si
autorizza  l'ENAC,  anche in considerazione delle esigenze emerse nel
corso   delle  consultazioni  svolte  con  l'utenza  aeroportuale,  a
individuare  criteri  di riparto del «margine commerciale» tra i vari
diritti  aeroportuali,  diversi  da  quello  «pro-quota» inizialmente
previsto dalle citate «linee guida»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS  e  che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello
stesso   Nucleo,  dell'applicazione  -  nei  contratti  di  programma
sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione
tariffaria relativi al settore considerato;
  Vista  la  nota  3  aprile 2009, n. 1825, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, lo
schema  del contratto di programma tra ENAC e la societa' di gestione
dell'aeroporto  di  Napoli  Capodichino  per  il  periodo  2009/2012,
corredato da documentazione di supporto;
  Vista  la  nota  14  maggio 2009, n. 2540, con la quale il predetto
Ministero ha trasmesso copia corretta della delibera del consiglio di
amministrazione  dell'ENAC n. 6/2009, approvativa del suddetto schema
di contratto, e copia revisionata dello schema medesimo;
  Vista  la  nota  29  maggio  2009,  n.  35325 con la quale ENAC - a
riscontro   di  una  richiesta  formulata  dal  Dipartimento  per  la
programmazione  ed  il  coordinamento  della politica economica della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri in data 26 maggio 2009 - ha
fornito chiarimenti in merito al predetto schema;
  Visto  il  parere n. 2/2009 reso dal NARS nella seduta del 4 giugno
2009;
  Considerato  che  questo Comitato con delibera n. 44/2009 approvata
in data odierna - nell'esprimere parere favorevole, con prescrizioni,
in  ordine  allo  schema  di  contratto  di programma tra l'ENAC e la
Societa'  di  gestione dell'aeroporto «Galileo Galilei» di Pisa - tra
l'altro ha:
   sottolineato  la  necessita' di effettuare l'analisi dei contratti
di  programma  con  i  gestori  aeroportuali nel contesto di un Piano
nazionale  degli  aeroporti  integrato  con  il Piano nazionale della
logistica  in  modo  da  poter  valutare  sia la coerenza interna che
quella   esterna   dei   singoli   contratti   di  programma  con  la
pianificazione   di  respiro  nazionale,  rilevando  che  uno  studio
propedeutico  a tali fini e' stato commissionato, ad aprile 2009, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da ENAC;
   evidenziato  gli elementi caratterizzanti il sistema aeroportuale,
tra   i   quali   assumono  particolare  rilievo:  una  significativa
differenziazione   degli  scali  aeroportuali;  lo  sviluppo  di  una
concorrenza  tra  gli  scali  stessi,  anche per effetto dell'avvento
delle  compagnie  low  cost,  basata  sull'offerta di servizi di tipo
point  to  point  piuttosto  che  di  tipo  hub  and  spoke e tariffe
competitive  rispetto  ai  vettori  tradizionali;  un  rilevante  gap
infrastrutturale  rispetto  ai grandi aeroporti europei; un rilevante
ritardo  nello  sviluppo  del  traffico  merci rispetto ai principali
competitors  europei,  dovuto  anche alla frammentazione del traffico
cargo   tra   diversi   aeroporti   localizzati  intorno  allo  scalo
principale;  un  trend  decrescente dei livelli di redditivita' delle
societa'  di  gestione  aeroportuali, soprattutto per i gestori degli
aeroporti  minori,  legato alla crisi economica e finanziaria ed alla
vicenda Alitalia;
   evidenziato  altresi' i benefici per la competitivita' degli scali
italiani, rispetto ai principali aeroporti europei che sono associati
ai   processi   di   privatizzazione   delle   societa'  di  gestione
aeroportuali, alla durata quarantennale delle concessioni di gestione
totale  dei medesimi scali ed ai meccanismi tariffari incentivanti di
tipo price cap;
   rilevato  l'attuale  mancanza,  a livello nazionale di un campione
significativo  di  gestori  tra  loro confrontabili in relazione, tra
l'altro,   al   sussistere  di  differenti  regimi  concessori  e  di
differenti assetti dei servizi prestati;
   raccomandato  di  coinvolgere  il  NARS  nell'elaborazione  di  un
documento  di certificazione della contabilita' regolatoria condiviso
che, da un lato, possa semplificare gli adempimenti normativi ex art.
11-nonies   e  11-decies  della  legge  n.  248/2005  e,  dall'altro,
rispondere  al  meglio  alle prescrizioni della delibera n. 38/2007 e
delle «linee guida»;
  Considerato   che  l'ENAC  ha  dichiarato  di  aver  verificato  la
completezza  e  la  rispondenza  della  documentazione  ricevuta  dal
gestore rispetto alle prescrizioni contenute nelle linee guida;
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                             Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare:
  che  l'aeroporto  di Napoli Capodichino, gia' qualificato aeroporto
militare  aperto  al  traffico  civile,  e'  stato riconfigurato, con
decreto  del Ministro della difesa in data 14 febbraio 2008 (Gazzetta
Ufficiale  n.  105/2008),  quale  «aeroporto civile appartenente allo
Stato, aperto al traffico civile»;
  che  il  predetto aeroporto ha movimentato 5.775.838 passeggeri nel
corso  del  2007,  registrando  una  sensibile  crescita  nel periodo
1998-2007  (+  70  per  cento  di  cui  il 25,9 per cento relativo al
periodo 2003/2007), anche se il traffico cargo registra una flessione
del 33 per cento;
  che  nel  periodo  2003/2007  si  modifica  anche  sensibilmente il
rapporto  tra  le  varie destinazioni, in quanto il peso del traffico
nazionale  si  riduce  dal  62  al  56 per cento a favore delle altre
tipologie  di destinazione (il che evidenzia la vocazione sempre piu'
internazionale  dell'aeroporto  in  questione)  e  che  la  capacita'
dell'aeroporto, quantificata in 27 mov./h con 24 piazzali attualmente
disponibili, risulta quasi del tutto utilizzata;
  che,  con  convenzione  8  dicembre 2002 - approvata con decreto 11
marzo  2003, n. 4591, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro della difesa - la Societa' di gestione aeroporto di
Capodichino  (GESAC),  costituita  nel 1980 a maggioranza pubblica su
iniziativa   del  comune,  della  provincia  di  Napoli,  nonche'  di
Alitalia,  e  gia'  concessionaria  precaria  per la gestione diretta
delle  aerostazioni  passeggeri  e  merci  e  poi  affidataria  della
gestione   parziale  dello  scalo,  ha  assunto  la  gestione  totale
dell'aeroporto  Capodichino  per  la  durata di 40 anni (con scadenza
all'11 febbraio 2043);
  che,  nell'ambito  della  riorganizzazione degli aeroporti italiani
prevista  dalla  legge  n. 351/1995 e del processo di privatizzazione
delle  societa'  di  gestione  aeroportuale  di  cui  alla  legge  n.
474/1994,  gli  enti  locali  hanno  ceduto, in data 7 marzo 1997, al
Gruppo  BAA la maggioranza del pacchetto azionario della GESAC S.p.a.
-  che  attualmente  e' posseduto al 65 per cento dal predetto Gruppo
BAA,  la  cui  proprieta'  e'  stata acquistata il 26 giugno 2006 dal
Consorzio  ADI  (Airport Development and Investment Limited) - per il
12,50  per cento ciascuno dal comune e dalla provincia di Napoli, per
il  5 per cento da «Interporto Campano S.p.a.» e per il residuo 5 per
cento da SEA S.p.a.;
  che, come esposto in premessa, il contratto di programma in oggetto
e' riferito al periodo regolatorio 2009/2012 e stabilisce per ciascun
servizio regolamentato:
   il   livello  iniziale  di  riferimento  dei  corrispettivi  e  le
attivita' che tali corrispettivi remunerano;
   i  piani di investimento per i servizi soggetti a regolazione, con
importi  previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di consultazione
con  i soggetti di cui all'art. 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nelle forme stabilite dalla normativa vigente;
   gli  obiettivi  annuali  di  qualita'  e di tutela ambientale, ivi
incluse  le  modalita'  di  misurazione  dei  risultati  conseguiti e
conseguenti valori dei parametri q(t) e ?(t) associati;
   i  parametri  che  definiscono il profilo temporale della dinamica
dei  corrispettivi  nel  corso  del  periodo  regolatorio,  il  quale
coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma;
   le   modalita'   di   attuazione,   calcolo   e   gestione   degli
accantonamenti relativi ai contributi pubblici;
  che  la  strategia  della GESAC nell'impostazione dell'attivita' di
gestione   dell'aeroporto   di  Napoli  Capodichino  risente  di  due
condizionamenti:
   1.  della  concorrenza dell'alta velocita' nei collegamenti con le
principali    destinazioni    nazionali,    che   -   tenendo   conto
dell'esperienza  maturata in occasione dell'apertura del tunnel sotto
la  Manica e dell'avvio dei collegamenti ad alta velocita' tra Parigi
e  Bruxelles  - si e' ipotizzato comporti una perdita di 0,08 milioni
di passeggeri nel 2008 ed un'ulteriore erosione negli anni successivi
con  un  ridimensionamento  complessivo,  al  2012, di circa il 3 per
cento  rispetto  al  totale  dei  passeggeri nazionali che si avrebbe
senza considerare l'effetto dell'introduzione dell'alta velocita';
   2. della limitata capacita' dell'aeroporto di Napoli - che secondo
il  Master  plan  dell'aeroporto  aggiornato  a  maggio 2008 non puo'
superare  i  10  milioni  di  passeggeri  o, secondo uno studio della
regione  Campania,  8,2  milioni di passeggeri - e del fatto che tale
limitata  capacita'  ed  il  previsto  trend di crescita del traffico
rendono  necessaria  l'apertura  di  un  nuovo aeroporto in localita'
Grazzianise,  la  cui  pianificazione  sta  registrando significativi
slittamenti  temporali e per il cui affidamento in gestione totale e'
stato  firmato,  il  26 febbraio 2008, il protocollo d'intesa regione
Campania  -  Ministero  dei  trasporti  con l'intenzione di creare un
sistema  aeroportuale  campano  articolato negli scali di Capodichino
(focalizzato  sui voli nazionali ed internazionali di tipo business e
deputato  a  conservare  un ruolo speciale per i collegamenti charter
incoming, ossia di turisti diretti in Campania), Grazzianise (che per
le  caratteristiche  di  aeroporto di tipo 4E/F, in grado di ospitare
anche  i  veicoli  di  maggiori dimensioni, potra' essere interessato
soprattutto  da  un  traffico internazionale - intercontinentale e di
tipo leisure nazionale e intraeuropeo, rappresentando cosi' un'idonea
base  per  i vettori low cost); Pontecagnano (che, con gli interventi
infrastrutturali    previsti   nella   fase   successiva   a   quella
dell'apertura,  potra'  assolvere  al  soddisfacimento  della domanda
locale, business e turistica, per voli di linea e charter);
  che  lo  schema  di  contratto  all'esame, a fronte di una crescita
media  non  superiore  al  5  per cento annuo stimato per il traffico
intraeuropeo  in  base  alle  previsioni IATA, presuppone comunque un
incremento del numero passeggeri di oltre il 24 per cento nel periodo
2008/2012   (l'ultimo   anno   con  dati  di  traffico  a  consuntivo
disponibili alla data di predisposizione del contratto era il 2007) e
piu'  specificatamente  presuppone  trainante  di  tale  crescita  lo
sviluppo  del  traffico  internazionale,  soprattutto per le tratte a
medio  e a lungo raggio, con ampliamento del network - nel brevissimo
periodo - verso la penisola iberica e la Francia e poi anche verso la
parte sud-orientale dell'Europa;
  che  il fatturato del gestore nel 2007, individuato quale anno-base
ai fini della costruzione della dinamica di costi e tariffe, e' stato
pari  a  55,703  milioni di euro e che, in particolare, il totale dei
ricavi  da contabilita' regolatoria e' stato pari a 54,348 milioni di
euro,  come  dichiarato  dalla  societa'  di  certificazione  che  ha
attestato  sia  la correttezza del prospetto di riconciliazione della
contabilita'  regolatoria  stessa  con i dati di bilancio, non avendo
riscontrato «elementi che facciano ritenere che la societa' non abbia
allocato  i  costi  ed  i  ricavi in modo aderente ai criteri fissati
dalla  direttiva  e dalle linee guida ENAC», sia l'assenza di rendite
di monopolio o di localizzazione;
  che  la  GESAC  S.p.a.,  gestore aeroportuale, ha chiesto la deroga
all'applicazione  della  norma  sul margine commerciale per i servizi
non  regolamentati  svolti  sul sedime in regime di piena concorrenza
con soggetti terzi assumendo l'insussistenza di vantaggi, rispetto ai
concorrenti,   derivanti  da  potere  di  mercato  o  da  rendite  di
localizzazione e che, in esito alla verifica svolta dall'ENAC su tale
richiesta di deroga, il margine commerciale complessivamente utile ai
fini  del  calcolo della misura dei diritti aeroportuali e' risultato
pari a 4.122.495 euro;
  che  anche  in considerazione delle esigenze emerse nel corso delle
consultazioni  svolte  con  l'utenza  aeroportuale, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 26047 del 23 giugno 2009,
ha  trasmesso  per  la controfirma al Ministero dell'economia e delle
finanze  apposita  direttiva interministeriale che autorizza l'ENAC a
individuare  nuovi criteri piu' flessibili per il riparto del margine
commerciale   ai   fini   del   calcolo   della  misura  dei  diritti
aeroportuali;
  che  la  societa' di certificazione da' conto delle differenze, per
le  varie  componenti,  tra  i  dati della contabilita' regolatoria e
quelli di bilancio, rilevando - in via generale - che le procedure di
verifica,  come  richiesto, sono state svolte secondo quanto indicato
alla sezione 5.4 paragrafo 139 delle linee guida;
  che il piano degli investimenti richiamato all'art. 12 dello schema
di  contratto,  testualmente riferito al solo periodo regolatorio, in
realta' include anche gli interventi previsti per il 2008 (c.d. «anno
ponte»)   e   piu'  specificatamente  prevede  interventi,  nell'arco
temporale  2008-2012, per circa 132 milioni di euro - di cui circa 89
milioni  di  euro riferibili al periodo regolatorio - suscettibili di
portare,  entro  il  2012, la capacita' della pista a 33 mov./h ed il
numero delle piazzole a 38;
  che  detti investimenti saranno finanziati, per circa 90 milioni di
euro,  dal  gestore  con  risorse  proprie, mentre la parte residua -
rispetto  al citato totale programmato di 132 milioni di euro - sara'
finanziata  con  contributi  PON, fermo restando che in tariffa viene
riconosciuto,  in  termini  di ammortamento e remunerazione, il costo
effettivo  sostenuto  da GESAC entro il tetto risultante dal progetto
esecutivo  approvato  dall'ENAC,  al  netto  dei  ribassi  di gara ed
eventualmente maggiorato degli importi delle perizie di variante, del
pari approvate dall'ENAC, per le causali tassativamente indicate;
  che il tasso di remunerazione del capitale investito per il periodo
regolatorio   2009-2012  riconosciuto  nell'ambito  dello  schema  di
contratto di programma e' pari a 9,73 percento (WACC pre tax reale) e
che  il computo per la determinazione del WACC appare sostanzialmente
conforme  a quanto previsto dalle linee guida anche in considerazione
della  rilevata concorrenza che si e' determinata con il collegamento
ferroviario AV/AC a decorrere dal 2008;
  che  GESAC  ha provveduto a quantificare l'ammontare dei contributi
pubblici  ammissibili  a  tariffa tenuto conto che la privatizzazione
della  stessa  GESAC  e' avvenuta in data antecedente al 26 settembre
2000;
  che  l'ammontare  delle  immobilizzazioni finanziate con contributi
pubblici,  rivalutati  al  2007,  relative  a servizi regolamentati e
commerciali  e' pari, rispettivamente, a 3.845.406 e 2.659.550 euro e
che  tale  quantificazione e' stata effettuata nei limiti della quota
di  privatizzazione e del regime concessorio rilevante ai sensi delle
linee guida;
  che gli obiettivi di crescita della produttivita' tengono conto sia
delle  previsioni  sui volumi di traffico, sia della dinamica storica
della  produttivita' specifica del gestore nei cinque anni precedenti
il periodo regolatorio, e sono stati determinati avendo a riferimento
valori di elasticita' delle voci di costo allineati a quelli indicati
nelle linee guida;
  che   piu'   specificatamente   i   costi   operativi  del  settore
regolamentato  nel  corso dell'intero periodo regolatorio scontano un
incremento  medio  dell'11  per cento circa e che solo la voce «altre
prestazioni  di  terzi»  registra  una variazione superiore al 42 per
cento,  in quanto la GESAC ha affidato in sub-concessione l'attivita'
di  assistenza  ai passeggeri a ridotta mobilita' (PRM), iniziata nel
luglio  2008,  e tenuto conto che nel 2009 il relativo costo e' stato
riportato ad annualita' piena;
  che  per  quanto  concerne  i  parametri di qualita' del servizio e
ambientale,  gli otto indicatori di qualita' selezionati dal gestore,
aggiuntivi rispetto ai quattro obbligatori e predeterminati per tutti
gli  aeroporti,  rispondono  solo  parzialmente  ai criteri di scelta
riportati nelle linee guida, in quanto:
   gli indicatori non fisicamente rilevabili sono 5 su 8;
   l'indicatore  18  delle  linee guida (tempo di attesa 1° ed ultimo
bagaglio) e' stato sdoppiato e quindi conteggiato due volte;
   sono stati inseriti due indicatori non compresi nella tabella 11.2
raccomandata (ma non tassativa) delle linee guida:
    percezione tempo di attesa ai varchi di sicurezza;
    percezione nella comprensibilita' degli annunci;
  che  i  valori  obiettivo  dei  predetti  parametri  di  qualita' e
ambientali sono stati fissati in valore assoluto come previsto per la
redazione  della  Carta  dei  servizi, e non in termini di incremento
percentuale rispetto all'anno base come indicato dalle linee guida ai
fini della predisposizione dei Contratti di programma,

                      Esprime parere favorevole

sullo  schema di contratto di programma ENAC-GESAC 2009-2012 relativo
all'Aeroporto di Napoli Capodichino, a condizione che:
  le  premesse  del  contratto  di  programma  siano integrate con il
richiamo  alla  comunicazione  della  Commissione  UE,  gia'  citata,
recante  «Orientamenti  comunitari concernenti il finanziamento degli
aeroporti  e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie
operanti su aeroporti regionali»;
  l'art.  4  sia  integrato con una clausola di carattere transitorio
che,  in attuazione del disposto riportato nelle premesse dell'art. 3
del  decreto-legge  n.  185/2008,  convertito  dalla legge n. 2/2009,
preveda: a) l'applicazione della formula tariffaria per il 2009 senza
la  componente contrassegnata con Pt (tasso di inflazione programmato
per  il  2009 dal DPEF 2009-2013); b) la determinazione delle tariffe
valide  dal  1°  gennaio  2010, tenendo conto del tasso di inflazione
programmato cumulato a partire dal 2009;
  l'art.  12  sia  integrato  in  modo  da  prevedere  che  tutti gli
interventi inclusi nel piano degli investimenti siano dotati di CUP;
  sia  prevista una clausola, simmetrica a quella recata dal comma 3,
dell'art.  14,  legittimante il recupero - sulla tariffa 2009 - degli
interventi   realizzati,   nell'anno   2008,   secondo  le  modalita'
prescritte  dalle  «linee  guida»  in  ordine  alla ammissione a fini
tariffari;
  l'allegato  5  allo  schema  di  contratto  (Piano della qualita' e
dell'ambiente),  richiamato  all'art.  15  dello schema stesso, venga
modificato:
   inserendo  l'indicatore  «disponibilita'  punti  informazione» tra
quelli obbligatori e non a libera scelta;
   aumentando  di  un'unita' il numero degli indicatori ed eliminando
gli indicatori di «percezione tempo di attesa ai varchi di sicurezza»
e «percezione sulla comprensibilita' degli annunci in aeroporto»;
   riportando  quindi  ad  8 gli indicatori a scelta GESAC, inserendo
possibilmente  -  tra  quelli indicati nelle linee guida - assistenza
PRM,  disponibilita'  di  posti  a  sedere,  disponibilita'  carrelli
portabagagli;
   indicando  i valori-obiettivo in termini di incremento percentuale
rispetto all'anno-base, cosi' come previsto dalla linee guida;

                               Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
  a  trasmettere a questo Comitato la direttiva interministeriale che
autorizza l'ENAC a individuare criteri piu' flessibili per il riparto
del  margine commerciale ai fini del calcolo della misura dei diritti
aeroportuali;
  a  vigilare  affinche'  ENAC  provveda  ad  effettuare  adeguate  e
puntuali  verifiche  sul  rispetto  delle  previsioni  contenute  nel
contratto di programma da parte del gestore aeroportuale, assicurando
nel contempo un monitoraggio costante;
  a trasmettere a questo Comitato lo schema di Contratto di programma
valido per il successivo quadriennio regolatorio 2013-2016, corredato
da una relazione nella quale siano riportati gli esiti complessivi di
tali verifiche e rappresentate eventuali criticita';
  ad attivarsi affinche' nella costruzione delle dinamiche tariffarie
da  effettuare in occasione dei prossimi contratti di programma venga
effettuata  un'analisi  di  benchmark  anche  su societa' operanti in
altri settori del comparto dei trasporti.

   Roma, 26 giugno 2009

                                         Il vice Presidente: Tremonti

Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
   Economia e finanze, foglio n. 35