IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  commi  1  e  2,  del predetto
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90, che dispone che, al fine di
consentire   il   pieno  rientro  dall'emergenza  nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere
della  commissione  di  valutazione  di  impatto ambientale in data 9
febbraio  2005,  fatte  salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e
quelle  concernenti  le  implementazioni  impiantistiche migliorative
contenute  nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione
ivi  previsti,  sono  autorizzati,  presso  il  termovalorizzatore di
Acerra,  il  conferimento  ed  il  trattamento  dei  rifiuti aventi i
seguenti   codici   CER:   19.05.01;  19.05.03;  19.12.12;  19.12.10;
20.03.01;  20.03.99,  per  un  quantitativo massimo complessivo annuo
pari  a  600.000  tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo  18  febbraio  2005, n. 59, e successive modificazioni, e
tenuto  conto  del parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale,  nonche'  della  consultazione  gia'  intervenuta  con la
popolazione    interessata,    e'    autorizzato    l'esercizio   del
termovalorizzatore  di  Acerra,  fatti  salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  6-bis,  comma  4,  del  predetto
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  che  dispone l'obbligo del
completamento  del  termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia'
affidatarie  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  nella regione
Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3745/2009, n.
3770/2009 e n. 3785/2009;
  Visto  il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del soggetto
vicario   del  sottosegretario  di  Stato  all'emergenza  rifiuti  in
Campania,  ex  art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici
denominati   «Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione  integrata
ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini
funzionali  all'esercizio  dell'impianto  di  termovalorizzazione  di
Acerra  e  contenenti  prescrizioni  volte a dare compiuta attuazione
alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3745/2009,  che
stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento,
di  esercizio  provvisorio  nelle  fasi  di collaudo e di esercizio a
regime  dell'impianto  di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata
con   le  prescrizioni  di  cui  agli  elaborati  tecnici  denominati
«Contenuti  e  modalita'  dell'autorizzazione integrata ambientale» e
«Piano  di  monitoraggio  e controllo», redatti in termini funzionali
all'esercizio  dell'impianto  di  termovalorizzazione  di  Acerra, ed
adottati  con  il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009
del  soggetto  vicario  del  sottosegretario  di  Stato all'emergenza
rifiuti in Campania;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3785/2009,  che
stabilisce  che  allo  scopo  di garantire, nell'ambito della fase di
avviamento  del  termovalorizzatore  di Acerra, l'utile conseguimento
degli   obiettivi   di   corretta   taratura   e  di  messa  a  punto
dell'impianto,   assicurandone   l'indispensabile  «funzionamento  in
continuo»,  e'  autorizzata, senza oneri a carico dell'Erario e ferma
la   facolta'   della   Struttura   del   Sottosegretario   di  Stato
all'emergenza  rifiuti  in  Campania  di  agire,  se del caso, in via
sostitutiva  ed  in danno, l'esecuzione, in termini di somma urgenza,
dei  necessari  interventi volti ad ovviare alle carenze di carattere
elettromeccanico  comunque  accertate,  e  riguardanti i sottosistemi
ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente, all'alimentazione
dei  circuiti  di  caldaia,  ai  reagenti  chimici  ed  al sistema di
estrazione scorie;
  Considerato l'avvenuto sostanziale conseguimento degli obiettivi di
corretta  taratura  e  messa a punto dell'impianto, nell'ambito delle
fasi   1   e   2   di   avviamento   ed   esercizio  provvisorio  del
termovalorizzatore,   attraverso   l'apprestamento,   da   parte  del
costruttore,   di   idonei   interventi  riguardanti  i  sottosistemi
ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente, all'alimentazione
dei  circuiti  di  caldaia,  ai  reagenti  chimici  ed  al sistema di
estrazione scorie;
  Ravvisata  l'utilita'  di  realizzare  un  sistema  di estrazione e
spegnimento  scorie,  maggiormente adeguato alle tipologie di rifiuti
conferibili presso lo stesso, alla stregua delle previsioni di cui al
citato  art.  5  del  decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, rispetto a
quelle   originariamente  previste  negli  elaborati  progettuali  di
costruzione del termovalorizzatore di Acerra;
  Vista la nota redatta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal
responsabile  del  procedimento  per il termovalorizzatore di Acerra,
nella   parte   in   cui   si  valuta  urgente  ed  indifferibile  la
realizzazione del sistema di estrazione e spegnimento scorie;
  Tenuto  conto  che,  sulla  base  dei  riscontri  effettuati  dalla
struttura  del  sottosegretario  di  Stato  all'emergenza  rifiuti in
Campania,  si  sono  potute  condividere  le  valutazioni operate dal
direttore  dei  lavori  e  dal  responsabile  del procedimento per il
termovalorizzatore   di   Acerra,   nell'ottica  di  addivenire,  con
l'occorrente   tempestivita',   alla   definitiva  ottimizzazione  di
funzionamento  dell'impianto,  nella  prossima  fase  di  esercizio a
regime dello stesso;
  Visto,   altresi',  l'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3746 del 12 marzo 2009, come sostituito
dall'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3775  del  28  maggio  2009,  con il quale sono state definite le
modalita' procedurali per la costituzione, da parte delle province di
Napoli,  Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, di societa' a totale
o prevalente capitale pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio
dei  rifiuti,  delle  discariche e degli impianti di proprieta' della
provincia  per  il  trattamento,  la  trasferenza, lo smaltimento, il
recupero  ed  il  riciclaggio dei rifiuti, in attuazione dell'art. 20
della  legge  della  Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato
dall'art. 1 della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4;
  Considerata  l'assoluta  necessita'  di  adottare  ogni  occorrente
misura  per  agevolare  la  piu' celere costituzione delle suindicate
societa'  provinciali,  attesa la imminente cessazione dello stato di
emergenza  e,  pertanto,  l'ineludibile  esigenza  di  disporre degli
organismi  previsti  a  legislazione  vigente  in  via  ordinaria per
l'espletamento di tutte le attivita' connesse al ciclo di smaltimento
dei rifiuti;
  Vista  la condivisione espressa, nella riunione tenutasi in data 10
settembre  2009,  dai  rappresentanti  della regione Campania e delle
amministrazioni   provinciali   in   merito   alla   possibilita'  di
attribuzione   ai   competenti   assessori   provinciali   di  poteri
straordinari funzionali alla evasione degli incombenti afferenti alla
costituzione di dette societa'.
  Su  proposta  del  sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  Per  l'utile  conseguimento  degli  obiettivi  di  costante  ed
ininterrotto  esercizio del termovalorizzatore di Acerra, nell'ambito
della   prossima   fase  di  esercizio  a  regime  dell'impianto,  e'
autorizzata  l'esecuzione,  in termini di somma urgenza, da parte del
costruttore,  dei  necessari  interventi volti alla realizzazione del
sistema  di estrazione e spegnimento scorie del termovalorizzatore, a
valere  sulle  risorse  economiche  in  dotazione  alla struttura del
sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania - Missione
amministrativo  finanziaria  di  cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009.