IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  novembre  1995  e  successive
modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  indicazione
geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  tutela  vini «Garda
Classico»,  «Garda  Bresciano» e «San Martino della Battaglia» presso
l'Ente  Vini  Bresciani,  con  sede in Brescia, intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  di produzione dei vini della indicazione
geografica tipica «Benaco Bresciano»;
  Visto  il  parere  favorevole  formulato dalla regione Lombardia in
merito  alla  modifica  proposta  dal predetto Consorzio di tutela al
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Benaco Bresciano»;
  Visto  il  Reg.  n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del
mercato   vitivinicolo   e  l'art.  6,  par.  4,  della  proposta  di
regolamento  applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni
entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini ad indicazione
geografica   tipica  «Benaco  Bresciano»  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 184 del 10 agosto 2009, relativamente
alla  integrazione dell'art. 5 del disciplinare di produzione, con la
delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i
vini   ad   indicazione  geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»,  in
conformita' al citato regolamento comunitario;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
«Benaco  Bresciano»  in  conformita'  al  parere  espresso dal citato
Comitato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Il  disciplinare  di  produzione  della  indicazione geografica
tipica  «Benaco  Bresciano»  riconosciuta con decreto ministeriale 18
novembre  1995  e  successive modifiche, e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.