IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» presso l'Ente Vini Bresciani, con sede in Brescia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»; Visto il parere favorevole formulato dalla regione Lombardia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»; Visto il Reg. n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 del 10 agosto 2009, relativamente alla integrazione dell'art. 5 del disciplinare di produzione, con la delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», in conformita' al citato regolamento comunitario; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» in conformita' al parere espresso dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» riconosciuta con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.