IL CAPO DELLA DIREZIONE V
                     del Dipartimento del Tesoro

  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al
quale  «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano  dei  cambi,  effettua annualmente la «classificazione delle
operazioni   per  categorie  omogenee,  tenuto  conto  della  natura,
dell'oggetto,   dell'importo,   della  durata,  dei  rischi  e  delle
garanzie»;
  Visti  i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997,
22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre
2001,  16  settembre  2002,  18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20
settembre  2005,  20 settembre 2006, 18 settembre 2007 e 23 settembre
2008,  recanti  la  classificazione  delle  operazioni creditizie per
categorie  omogenee,  ai  fini  della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura» emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo n. 385/93 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti
degli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco generale di cui
all'art.  106  del  medesimo  decreto  legislativo  (pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
  Avute altresi' presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla
Banca   d'Italia  nei  confronti  delle  banche,  degli  intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco  generale  di  cui all'art. 106 del
decreto  legislativo  n.  385/1993  e  degli  intermediari finanziari
iscritti  nell'elenco  speciale  previsto  dall'art. 107 del medesimo
decreto  legislativo  (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
29 agosto 2009);
  Sentita la Banca d'Italia;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Ai  fini  della  rilevazione  dei  tassi effettivi globali medi
praticati   dalle   banche   e  dagli  intermediari  finanziari  sono
individuate,  tenuto  conto  della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie  omogenee  di  operazioni:  aperture  di  credito  in conto
corrente,  finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di  portafoglio  commerciale,  crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto  rateale,  credito  revolving e con utilizzo di carte di
credito,  operazioni  di  factoring,  operazioni  di  leasing, mutui,
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione,
altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.