IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  che  stabilisce  che  «il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di  specifici accordi in sede
governativa,  in  caso  di  crisi  occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di  cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al  personale  anche  navigante dei vettori aerei e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie»;
  Visto   l'accordo  del  4  febbraio  2009,  intervenuto  presso  il
Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, alla
presenza  dei  rappresentanti della societa' Alpi Eagles Spa, nonche'
delle   organizzazioni   sindacali,  con  il  quale,  considerata  la
situazione  di  crisi nella quale si e' trovata la predetta societa',
e'  stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  come  previsto dal citato art. 1-bis, della
legge  3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 12 mesi a decorrere
dal  30  gennaio  2009, in favore di un numero massimo di 133 unita',
dipendenti  dalla societa' di cui trattasi ed impiegati nelle sedi di
servizio di:
   S.Angelo di Piove di Sacco (Padova);
   Aeroporto Marco Polo (Venezia);
   Aeroporto Capodichino (Napoli);
   Aeroporto Internazionale di Catania.
  Visto  l'accordo  del  9  marzo  2009,  che  modifica ed integra il
precedente  accordo  governativo  del  4  febbraio  2009, intervenuto
presso  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali,  alla presenza dei rappresentanti della societa' Alpi Eagles
Spa,   nonche'   delle   organizzazioni   sindacali,  con  il  quale,
considerato  che  con  sentenza  n.  84/2009  del  4 febbraio 2009 il
Tribunale  di  Venezia ha reintegrato al lavoro n. 3 lavoratori della
societa'  Alpi  Eagles  Spa,  e'  stato concordato, ferme restando le
altre   condizioni,   il  ricorso  al  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  per  un numero complessivo di 136 lavoratori
(di  cui 133 gia' previsti nel precedente accordo del 4 febbraio 2009
e  ulteriori  3  relativi  ai  lavoratori  reintegrati  con la citata
sentenza n. 84/2009);
  Visto  il  decreto,  n.  45807, del 29 aprile 2009, con il quale e'
stata  autorizzata  la  concessione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale, per il terzo semestre, dal 30 gennaio 2009 al
29  luglio  2009,  in  favore del personale dipendente della societa'
Alpi Eagles Spa;
  Vista  l'istanza  presentata in data 4 agosto 2009, con la quale la
societa' Alpi Eagles Spa, ha richiesto la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, ai sensi dell'art. 1-bis,
della  legge  3  dicembre  2004, n. 291, per il periodo dal 30 luglio
2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori dipendenti delle
predette sedi di servizio;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, per il periodo
dal  30  luglio  2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori
dipendenti  dalla societa' Alpi Eagles Spa, ai sensi dell'art. 1-bis,
della   legge   3   dicembre   2004,  n.  291,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai  sensi  dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
4  febbraio  2009,  cosi' come modificato ed integrato dal successivo
accordo  governativo  del  9  marzo 2009, in favore di 129 lavoratori
dipendenti della societa' Alpi Eagles Spa, sede in S. Angelo di Piove
(Padova), unita' in:
   S. Angelo di Piove di Sacco (Padova) - Matricola INPS: 5410129369;
   Aeroporto  Marco  Polo  (Venezia)  -  Matricola INPS: 8812144448 e
8809830363;
   Aeroporto  Capodichino  (Napoli)  -  Matricola  INPS:  881214448 e
5122131197;
   Aeroporto  Internazionale  di  Catania (Catania) - Matricola INPS:
2107742618.
  Per il periodo dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010.
  Pagamento diretto: si.