IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo Statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  nonche' le
relative  norme  di  esecuzione  approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  recante  norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni,  in  materia  di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
  Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
contenente   misure   urgenti   per   lo  snellimento  dell'attivita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999,  n.  295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la  partecipazione  ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  concernente  le  norme  generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Vista  la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni,
recante  il  nuovo  ordinamento  del  Corpo  forestale dello Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, e successive modificazioni,
recante   disposizioni  sulla  sospensione  anticipata  del  servizio
obbligatorio  di  leva  e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata,   nonche'   delega   al   Governo   per   il  conseguente
coordinamento  con  la  normativa di settore ed in particolare l'art.
16,  comma  1,  ai sensi del quale, per il reclutamento del personale
delle  carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e  militare  e  del  Corpo  militare della Croce rossa, i posti messi
annualmente  a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente  da ciascuna delle
amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro  il 30 settembre al
Ministero   della  difesa,  sono  riservati  ai  volontari  in  ferma
prefissata  di  un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al Capo II
della  medesima  legge,  in  servizio  o  in congedo, in possesso dei
requisiti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  per l'accesso alle
predette carriere;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge
n.  226  del  2004,  le  procedure  di  selezione sono determinate da
ciascuna  delle  amministrazioni interessate con decreto del Ministro
competente  di  concerto con il Ministro della difesa, tenendo conto,
nella  formazione  delle  graduatorie,  quali  titoli  di merito, del
periodo   di  servizio  svolto  e  delle  relative  caratterizzazioni
riferite  a  contenuti,  funzioni  e attivita' affini a quelli propri
della  carriera  per  cui  e'  fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni  acquisite  durante  la ferma prefissata di un anno,
considerati utili;
  Ritenuto   di   dover  disciplinare  la  procedura  concorsuale  di
selezione  per  la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello
Stato  riservati  ai  volontari  in  ferma prefissata di un anno o in
rafferma annuale, in servizio o in congedo;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                       Ambito di applicazione


  1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano ai concorsi
per  la  nomina  di  allievi  agenti  del Corpo forestale dello Stato
riservati,  ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai  volontari  in  ferma  prefissata  di  un anno, ovvero in rafferma
annuale,  di  cui  al  capo II della medesima legge, in servizio o in
congedo.