IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
                            e dei servizi

  Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  60  alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio  1995,  concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in
materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visti  in  particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il  decreto  27  novembre  1996,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  29  del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato
decreto  legislativo  n.  194/1995, disciplina i principi delle buone
pratiche  per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari
al  riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove di campo ufficiali
finalizzate  alla  produzione  di dati necessari per la registrazione
dei prodotti fitosanitari;
  Vista  la  circolare  29  gennaio  1997,  n.  2, del Ministro delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  53  del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei
requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la
conduzione  di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati
per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;
  Vista  la  circolare  1°  agosto  2000,  n.  7,  del Ministro delle
politiche  agricole  e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  261  dell'8  novembre 2000, recante le modalita' di presentazione
della  domanda  di  iscrizione  di  esperti  nella lista nazionale di
ispettori  preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei  ad  effettuare  le  prove ufficiali per la produzione di dati
necessari  ai  fini  della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui  all'art.  4,  comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
  Visti  gli  atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove
sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio
1997,  in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di
cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000 ;
  Visto  il provvedimento ministeriale prot. n. 18206 dell'11 ottobre
2007  con  il  quale la Societa' «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con
sede legale in via San Sudario, 13 - 12050 Castagnito d'Alba (Cuneo),
e'  stata  riconosciuta  idonea a proseguire nelle prove ufficiali di
campo  a  fini  registrativi,  finalizzate alla produzione di dati di
efficacia  e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti
fitosanitari;
  Considerato  che  il  riconoscimento  concesso con il provvedimento
sopracitato ha validita' per mesi 24 dalla data di ispezione;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  Il  riconoscimento  dell'idoneita' ad effettuare prove ufficiali di
campo  a  fini  registrativi,  finalizzate alla produzione di dati di
efficacia  e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti
fitosanitari della Societa' «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con sede
legale  in  via  San  Sudario,  13 - 12050 Castagnito d'Alba (Cuneo),
concesso con il provvedimento prot. n. 18206 dell'11 ottobre 2007, e'
prorogato  fino  al  31  dicembre  2009,  fatte salve eventuali nuove
disposizioni che potranno variare la validita' del riconoscimento.
  Il  presente  decreto  sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 6 agosto 2009

                                         Il direttore generale: Blasi