IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  256  del  6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  dei  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno  2009;  n.  3789  e  n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio  2009,  n.  3803  del  15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009 e 3808 del 15 settembre 2009;
  Visto  l'art.  1, comma 1, dei decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.   In   considerazione   dell'improcrastinabile   necessita'   di
installare  moduli  abitativi  provvisori  e moduli ad uso scolastico
provvisori  per  favorire,  nelle  more  della  ricostruzione e della
riparazione  degli  edifici  distrutti o danneggiati, il ritorno alle
normali  condizioni di vita della popolazione colpita dal sisma del 6
aprile  2009,  tenuto  conto  che  i  detti moduli non comportano una
alterazione   permanente   dello   stato   dei  luoghi  ne'  arrecano
pregiudizio   ai   valori   paesaggistici   in   ragione  della  loro
destinazione ad uso transitorio e della rimovibilita' degli stessi al
cessare  delle esigenze emergenziali, e' autorizzata la realizzazione
dei MAP e dei MUSP in deroga alle seguenti disposizioni:
   articoli 26, 146, 147, 158, 159 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 12 dicembre
2005;
   legge  della  regione Abruzzo 13 febbraio 2003, n. 2, e successive
modifiche ed integrazioni;
   art. 13, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
   art.  1-quinquies  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
   art. 34, decreto del Ministero dell'ambiente, de
   ll
a  tutela  del territorio e del mare, 11 aprile 2008, n. 571, statuto
dell'Ente parco nazionale Gran Sasso - Laga;
   legge regione Abruzzo 23 settembre 1997, n. 112.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 settembre 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi