IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 230, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilita' generale dello Stato) che definisce le modalita' di versamento di somme nelle tesorerie statali; Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1954, di approvazione delle istruzioni per il servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art.1, della legge 6 luglio 2002, n.137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.; Visto il comma 3, lettera a), del predetto art. 5, che ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero determinate le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti, anteriori alla trasformazione in S.p.a., da trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, emanato ai sensi del comma 3, lettera a), dell'art. 5, della citata legge n. 326/2003, che prevede il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze della titolarita' del servizio depositi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284; Visto l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, che stabilisce che lo stesso servizio continua ad essere regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.; Visto l'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2004, che ha previsto, in via transitoria e nelle more dell'adeguamento della procedura informatica per la gestione dei depositi definitivi da parte del MEF, l'apertura di un conto corrente di Tesoreria Centrale, intestato «MEF - Gestione servizio depositi»; Visto l'art. l, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 293, che ha introdotto la possibilita' di effettuare versamenti nelle tesorerie statali tramite bonifico bancario o postale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale e' stato disposto che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazioni di sanzioni amministrative nonche' i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con il quale e' stato disposto che il «Fondo Unico giustizia» e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno; Considerato che l'adeguamento della procedura informatica e' in via di completamento e che si rende necessario ridefinire le procedure operative della gestione del Servizio depositi definitivi, avviando a conclusione la fase transitoria; Considerato che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 6 dicembre 1999, contenente le nuove istruzioni per il servizio depositi definitivi, non risulta piu' rispondente alle mutate esigenze gestionali di tale servizio; Considerato che sulle somme depositate sono attualmente corrisposti interessi nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1932; Ritenuto altresi' necessario razionalizzare e ridefinire la misura dell'interesse da corrispondere sulle somme giacenti, oggetto dei depositi definitivi, al fine di renderlo coerente con i tassi di interesse attualmente corrisposti sui depositi in conto corrente bancario; Ritenuto che per l'erogazione di tali somme e' necessario istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo di bilancio cui imputare il corrispondente onere; Decreta: Art. 1. Definizioni generali 1. Per l'amministrazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del servizio depositi definitivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e' autorizzata l'apertura di un nuovo conto corrente infruttifero di Tesoreria centrale, sul quale, dalla data di decorrenza che sara' indicata con successiva circolare emanata dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, affluiscono i versamenti effettuati in conto depositi definitivi. Il conto e' intestato: «Gestione servizio depositi definitivi conto terzi», e le relative disponibilita' sono di pertinenza dei soggetti che saranno riconosciuti come legittimati ad ottenere la restituzione del deposito medesimo in ottemperanza al provvedimento di svincolo che verra' emesso dall'Autorita' competente o da altro Soggetto delegato in materia. 2. La competenza alla gestione del nuovo conto corrente di Tesoreria centrale e' assegnata alla Direzione centrale dei servizi del Tesoro. 3. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro, a valere sulle disponibilita' del predetto conto corrente, cura in modo accentrato la restituzione dei depositi ed il pagamento dei relativi interessi maturati per mezzo di Ordini di prelevamento fondi (OPF) telematici. 4. Sul citato conto corrente affluiscono, oltre alle entrate di cui al comma 1, le risorse giacenti (fino al giorno precedente quello fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validita' del nuovo conto) sulla contabilita' speciale di girofondi 1019 «MEF - gestione servizio depositi», che viene conseguentemente chiusa, nonche' le risorse giacenti sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20136, denominato «MEF - gestione servizio depositi», al netto delle somme necessarie per la regolarizzazione, a valere su quest'ultimo conto, di tutte le operazioni di pagamento disposte fino al giorno precedente quello fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validita' del nuovo conto, ai sensi dell'art. 576, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 5. Con la regolarizzazione dell'ultimo pagamento, le risorse residuate sul conto corrente n. 20136 sono girate sul conto corrente di cui all'art. 1, comma 1, mentre il conto n. 20136 viene chiuso. 6. Inoltre, sul nuovo conto corrente di Tesoreria affluiscono periodicamente su disposizione della Direzione centrale dei servizi del Tesoro le somme versate sul conto corrente postale n. 35401025, intestato al tesoriere centrale per la gestione dei depositi giudiziari.