IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  230,  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n. 827
(Regolamento  di  contabilita' generale dello Stato) che definisce le
modalita' di versamento di somme nelle tesorerie statali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro 22 novembre 1954, di
approvazione   delle   istruzioni   per   il  servizio  dei  depositi
amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  luglio  2003, n.173, recante la
riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie  fiscali,  a  norma  dell'art.1,  della  legge 6 luglio 2002,
n.137;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227,  concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  5,  comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;
  Visto  il comma 3, lettera a), del predetto art. 5, che ha previsto
che  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze fossero
determinate  le  funzioni,  le  attivita' e le passivita' della Cassa
depositi  e  prestiti,  anteriori  alla  trasformazione in S.p.a., da
trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  5  dicembre  2003, emanato ai sensi del comma 3,
lettera  a), dell'art. 5, della citata legge n. 326/2003, che prevede
il  trasferimento  al  Ministero  dell'economia e delle finanze della
titolarita' del servizio depositi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  del  medesimo  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, che stabilisce che
lo  stesso  servizio  continua  ad essere regolato dalle disposizioni
legislative  e  regolamentari  e  dai  provvedimenti  applicabili  al
momento  della  trasformazione  della  Cassa  depositi  e prestiti in
S.p.a.;
  Visto  l'art.  1,  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  del  2  novembre 2004, che ha previsto, in via transitoria e
nelle  more  dell'adeguamento  della  procedura  informatica  per  la
gestione  dei  depositi definitivi da parte del MEF, l'apertura di un
conto  corrente  di  Tesoreria  Centrale,  intestato  «MEF - Gestione
servizio depositi»;
  Visto  l'art.  l,  comma  93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
febbraio  2006,  con  il  quale sono state rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  ottobre  2006,  n. 293, che ha
introdotto  la  possibilita' di effettuare versamenti nelle tesorerie
statali tramite bonifico bancario o postale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n.  43,  recante  il  «Regolamento  di riorganizzazione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
  Visto  l'art.  61,  comma  23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale e'
stato  disposto  che  le  somme  di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti  penali  o per l'applicazione di misure di prevenzione o
di   irrogazioni   di  sanzioni  amministrative  nonche'  i  proventi
derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con il quale e'
stato disposto che il «Fondo Unico giustizia» e' gestito da Equitalia
Giustizia  S.p.a. con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno;
  Considerato che l'adeguamento della procedura informatica e' in via
di  completamento  e  che si rende necessario ridefinire le procedure
operative della gestione del Servizio depositi definitivi, avviando a
conclusione la fase transitoria;
  Considerato  che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica 6 dicembre 1999, contenente le nuove
istruzioni  per  il  servizio  depositi  definitivi, non risulta piu'
rispondente alle mutate esigenze gestionali di tale servizio;
  Considerato che sulle somme depositate sono attualmente corrisposti
interessi  nella  misura  stabilita  dal  decreto  del Ministro delle
finanze 25 novembre 1932;
  Ritenuto  altresi' necessario razionalizzare e ridefinire la misura
dell'interesse  da  corrispondere  sulle  somme giacenti, oggetto dei
depositi  definitivi,  al  fine  di  renderlo coerente con i tassi di
interesse  attualmente  corrisposti  sui  depositi  in conto corrente
bancario;
  Ritenuto   che   per  l'erogazione  di  tali  somme  e'  necessario
istituire,  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero
dell'economia  e  delle finanze, un apposito capitolo di bilancio cui
imputare il corrispondente onere;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Definizioni generali


  1.  Per  l'amministrazione  da  parte del Ministero dell'economia e
delle  finanze  del  servizio  depositi definitivi di cui all'art. 1,
comma  1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
e'  autorizzata l'apertura di un nuovo conto corrente infruttifero di
Tesoreria  centrale,  sul  quale,  dalla data di decorrenza che sara'
indicata   con   successiva   circolare   emanata   dal  Dipartimento
dell'amministrazione   generale,   del   personale   e  dei  servizi,
affluiscono  i versamenti effettuati in conto depositi definitivi. Il
conto  e'  intestato:  «Gestione  servizio  depositi definitivi conto
terzi»,  e le relative disponibilita' sono di pertinenza dei soggetti
che saranno riconosciuti come legittimati ad ottenere la restituzione
del  deposito  medesimo  in ottemperanza al provvedimento di svincolo
che  verra'  emesso  dall'Autorita'  competente  o  da altro Soggetto
delegato in materia.
  2.  La  competenza  alla  gestione  del  nuovo  conto  corrente  di
Tesoreria  centrale  e' assegnata alla Direzione centrale dei servizi
del Tesoro.
  3.  La  Direzione  centrale  dei servizi del Tesoro, a valere sulle
disponibilita'  del  predetto conto corrente, cura in modo accentrato
la  restituzione  dei depositi ed il pagamento dei relativi interessi
maturati per mezzo di Ordini di prelevamento fondi (OPF) telematici.
  4. Sul citato conto corrente affluiscono, oltre alle entrate di cui
al  comma  1,  le  risorse giacenti (fino al giorno precedente quello
fissato  dalla  Direzione  centrale  dei  servizi  del  Tesoro per la
decorrenza  della  validita'  del  nuovo  conto)  sulla  contabilita'
speciale  di  girofondi  1019 «MEF - gestione servizio depositi», che
viene  conseguentemente chiusa, nonche' le risorse giacenti sul conto
corrente  di  Tesoreria centrale n. 20136, denominato «MEF - gestione
servizio   depositi»,   al   netto  delle  somme  necessarie  per  la
regolarizzazione,  a  valere  su  quest'ultimo  conto,  di  tutte  le
operazioni  di  pagamento  disposte  fino al giorno precedente quello
fissato  dalla  Direzione  centrale  dei  servizi  del  Tesoro per la
decorrenza  della  validita' del nuovo conto, ai sensi dell'art. 576,
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
  5.  Con  la  regolarizzazione  dell'ultimo  pagamento,  le  risorse
residuate  sul conto corrente n. 20136 sono girate sul conto corrente
di cui all'art. 1, comma 1, mentre il conto n. 20136 viene chiuso.
  6.  Inoltre,  sul  nuovo  conto  corrente  di Tesoreria affluiscono
periodicamente  su  disposizione della Direzione centrale dei servizi
del  Tesoro  le somme versate sul conto corrente postale n. 35401025,
intestato   al  tesoriere  centrale  per  la  gestione  dei  depositi
giudiziari.