IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE
del   15   gennaio  2008  sulla  prevenzione  e  riduzione  integrate
dell'inquinamento,  che  ricodifica  la  direttiva  96/61/CE,  ed  in
particolare l'art. 17, commi 1 e 3;
  Vista  la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 91/692/CE del
23  dicembre  1991,  per  la standardizzazione e la razionalizzazione
delle   relazioni   relative   all'attuazione   di  talune  direttive
concernenti l'ambiente;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea 2006/194/CE del 2
marzo 2006, che introduce un nuovo questionario sull'attuazione della
citata  direttiva  96/61/CE,  in  sostituzione di quello adottato con
decisione  della  Commissione  europea 2003/241/CE del 26 marzo 2003,
che  ha modificato la decisione della Commissione europea 1999/391/CE
del 31 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  18  febbraio  2005, n. 59, recante
attuazione   integrale   della   direttiva   96/61/CE  relativa  alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
  Visto  in  particolare,  l'art.  14,  comma  1,  del citato decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
  Visto  il  decreto-legge  30  ottobre  2007, n. 180, convertito con
modifiche, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, recante differimento
di  termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme
transitorie,  ed  in particolare l'art. 2, comma 1-bis in merito alle
competenze    in    materia   di   aggiornamento   delle   previgenti
autorizzazioni  nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale;
  Vista  la nota DG ENV.C.4/AP mz Ares(2009)8473 del 21 gennaio 2009,
con  la  quale  la Commissione europea fornisce indicazioni in merito
alle  categorie  di attivita' per le quali procedere alla raccolta di
dati relativi ai limiti di emissione autorizzati;
  Considerato  che  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  del  29  maggio  2003 e' stato
approvato   il   formulario   relativo  alla  comunicazione  prevista
dall'art.  16,  punto  3,  della  direttiva  96/61/CE, sulla base del
questionario   di   cui  alla  decisione  della  Commissione  europea
1999/391/CE del 31 maggio 1999, come successivamente modificata;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adeguare  il formulario adottato con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  del 29 maggio 2003 a quanto previsto dalla decisione della
Commissione europea 2006/194/CE del 2 marzo 2006;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  E' approvato il formulario di cui all'allegato I, ai fini della
comunicazione  prevista  dall'art.  17,  comma 3, della direttiva del
Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  2008/1/CE,  sullo  stato  di
attuazione   della   direttiva   stessa  ed,  in  particolare,  della
comunicazione   prevista  dall'art.  17,  comma  1,  della  direttiva
medesima  dei  dati  rappresentativi disponibili sui valori limite di
emissione  applicati  agli  impianti  di  cui  all'allegato  I  della
direttiva  2008/1/CE  e  sulle  migliori tecniche disponibili in base
alle quali sono stati desunti.
  2.  Sono  destinatarie  del  formulario,  di  cui all'allegato I al
presente   decreto,   le   Autorita'   competenti   al   rilascio  di
autorizzazione  integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo
18  febbraio  2005,  n.  59, nonche' di ogni altra autorizzazione con
valore   di  autorizzazione  integrata  ambientale,  nel  periodo  di
riferimento della comunicazione.
  3.  La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle
Autorita'  competenti  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima
comunicazione  deve  pervenire  entro  sessanta  giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  e  deve  riferirsi  al periodo
compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 gennaio 2008.
  4.  Per  gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonche' per
quelli  previsti  dall'art.  14,  comma 3, del decreto legislativo 18
febbraio  2005,  n. 59, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare si avvale della collaborazione dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.