IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286  del  6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno  2009;  n.  3789  e  n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio  2009,  n.  3803  del  15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009,  n.  3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009 e n. 3811 del 22 settembre 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Considerato   che  ne'  gli  impianti  attualmente  autorizzati  in
provincia  dell'Aquila,  ne'  quelli  esistenti  nelle altre province
d'Abruzzo  sono  in  grado  di  ricevere  e  recuperare  le  notevoli
quantita' di rifiuti inerti derivanti dalle macerie causate da crolli
e  demolizioni  nonche' da ristrutturazioni degli immobili pubblici e
privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
  Considerata pertanto la necessita' di dover potenziare la capacita'
ricettiva  impiantistica  per  il  recupero  degli inerti non solo in
provincia dell'Aquila, ma anche nelle altre province d'Abruzzo;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9
aprile  2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari  a  favore  dei  soggetti  residenti  nel  territorio della
provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
  Vista  la  nota  del  2  e  del  16  settembre  2009  del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Vista  la  nota  n.  RA/101591  del 16 settembre 2009 della regione
Abruzzo;
  Vista  la  nota  del  18 settembre 2009 del Ministero dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:


                               Art. 1.



  1. Per il necessario supporto alle attivita' da porre in essere per
fronteggiare  adeguatamente  la situazione di emergenza determinatasi
nel  territorio  della  regione  Abruzzo  in conseguenza degli eventi
sismici del 6 aprile 2009, la provincia dell'Aquila puo' avvalersi di
«Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un'apposita convenzione,
nel  limite  massimo  di  euro  300.000,00,  con oneri posti a carico
dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.