IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286,  del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6  giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno  2009;  n.  3789  e  n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio  2009,  n.  3803  del  15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre
2009,  n.  3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009,
n.  3810  del  21  settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009 e n.
3813 del 29 settembre 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui  si  dispone  che  i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3805  del  3  settembre 2009 cosi' come modificato
dall'art.  7,  comma  1,  dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3813  del  29  settembre  2009,  le  parole:  «, fino a
copertura  del  costo  degli  interventi  sulle  strutture,  compreso
l'adeguamento  igienico  sanitario e per il ripristino degli elementi
architettonici  esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti
comuni  dell'intero edificio», sono sostituite dalle seguenti parole:
«, fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, sulle
parti  comuni  e  sugli  impianti funzionali alla piena agibilita' ed
abitabilita' dell'edificio».
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 ottobre 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi