IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  l'art.  2,  comma  36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come  modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge 10
febbraio  2009,  n.  5,  convertito  con  modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
  Visto  l'art.  19,  comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come  modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge 10
febbraio  2009,  n.  5,  convertito  con  modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del  lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 5 maggio
2009,  relativo alle societa' appartenenti al Gruppo Tecnosistemi per
le  quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 19,
comma  9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,   con  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni,   ai   fini   della   concessione  della  proroga  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, in deroga alla
vigente normativa;
  Viste   le  note  delle  regioni  interessate,  con  le  quali,  ad
integrazione  del  verbale  di accordo del 5 maggio 2009, le predette
regioni  si  assumono  l'impegno  all'erogazione  della propria quota
parte  del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei
lavoratori delle societa' appartenenti al Gruppo Tecnosistemi;
  Viste  le  istanze  di  proroga  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale  presentate  dalle  societa'  appartenenti al
Gruppo Tecnosistemi;
  Visto  lo  stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni dalla legge 19
luglio  1993,  n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
  Vista  la  tabella  allegata che individua, tra l'altro, sulla base
dei dati INPS, l'ammontare medio della contribuzione figurativa e del
trattamento  CIGS  decurtato del 10% per l'ipotesi di prima proroga e
del 30% per l'ipotesi di seconda proroga;
  Vista la circolare dell'INPS n. 57 del 13 marzo 2007;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la concessione della
proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori interessati;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.
2,  come  modificato  dall'art.  7-ter, comma 5, del decreto-legge 10
febbraio  2009,  n.  5,  convertito  con  modificazioni dalla legge 9
aprile  2009,  n.  33,  e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio
2009   al   31  dicembre  2009,  la  concessione  della  proroga  del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale,  definito
nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali  in  data 5 maggio 2009, in favore di un
numero  massimo  di  sessantatre  unita'  lavorative  della  societa'
Tecnosistemi   S.p.A.,   unita'  in  Milano,  Torino,  Roma,  Napoli,
Catanzaro, Taranto, Carini, Cagliari.
  La  misura  del  predetto  trattamento  e'  ridotta  del 10% per il
periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 marzo 2009 e del 30% per il periodo
dal 22 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.
  A  valere  sullo  stanziamento  di  cui all'art. 2, comma 36, della
legge  22  dicembre  2008,  n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene
imputata  l'intera  contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al
reddito   spettante   al  lavoratore  calcolato  secondo  la  vigente
normativa.
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione  a  percorsi  di  politica attiva del lavoro di misura
pari  al  30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico del FSE - POR -
regionale.
  Fermo   restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento  FSE
calcolato  secondo  la  predetta percentuale, la percentuale medesima
puo'  essere  calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo
del  sostegno  al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.
  Il  trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi
a  carico  del  Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei
seguenti riferimenti:

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

  In  applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
per  l'occupazione  sono  disposti  nel limite massimo complessivo di
euro 981.953,28.
  Pagamento diretto: SI.
  Matricola INPS: 4954477909.