IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
              delle politiche europee e internazionali

  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999,  n. 1782/2003, n.
1290/2005  e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE)
n. 1493/1999;
  Visto  il regolamento  (CE)  n.  555/2008 della Commissione, del 28
giugno  2008,  recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)
n.  479/2008  del  Consiglio  relativo  all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con  i  paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  260 del 10 agosto 2000 recante
disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  152  del 3 aprile 2006 recante
«norme in materia ambientale»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5396  del 27 novembre 2008 con il
quale   sono   state  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  dei
regolamenti  CE  n.  479/2008  e  n.  555/2008  per  quanto  riguarda
l'applicazione  della  misura  della  distillazione dei sottoprodotti
della vinificazione;
  Visto  l'art. 5, paragrafo 4 del citato decreto ministeriale del 27
novembre  2008  che prevede la possibilita' di esonerare dall'obbligo
di  consegna  dei  sottoprodotti  ai distillatori i produttori che li
destinano ad usi alternativi alla distillazione;
  Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera b) del citato art. 5
che  stabilisce  che  l'autorizzazione  ai soggetti che utilizzano le
fecce  e le vinacce per usi diversi dalla distillazione e' rilasciata
dal  Ministero,  previo  parere  della  regione  o provincia autonoma
territorialmente competente;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data  16  settembre  2009 dalla
Societa'  CO.MA.SA  sas  con sede legale e stabilimento in Casalnuovo
(Napoli), Via Napoli 76/80;
  Vista la documentazione inviata a corredo della citata istanza;
  Vista  la  nota  n.  0797338  del 17 settembre 2009 con la quale la
Regione  Campania  ha  espresso  parere favorevole all'utilizzo delle
vinacce  vergini  come  combustibile  per  la  produzione  di energia
elettrica rinnovabile;
  Accertato dall'esame della documentazione che la succitata ditta e'
in possesso dei requisiti prescritti

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  valide  le  definizioni
riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato
in premessa.