IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  16  della legge 12 agosto 1974, n. 370, che consente
all'INPS,    in   caso   di   disavanzo   delle   gestioni   relative
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia   ed  i  superstiti,  di  avvalersi  temporaneamente  delle
disponibilita' delle gestioni attive dallo stesso amministrate;
  Visto  l'art.  3, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che,
ai fini dell'utilizzo, nell'ambito delle richiamate anticipazioni fra
le  gestioni,  degli  avanzi  delle  Gestioni  dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali,  di  cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989,
n.  88,  attribuisce  al  Ministro  del  lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,   la   determinazione   della   misura  degli  interessi  da
corrispondersi in relazione al tesso medio del rendimento annuale dei
titoli di Stato;
  Vista  la nota INPS n. 0014.16/01/2009.0000236 del 16 gennaio 2009,
con la quale l'istituto ha chiesto, ai fini della predisposizione del
bilancio  consuntivo 2008, l'emanazione del citato decreto per l'anno
2008;
  Vista  la  nota  n.  15141  del  20  febbraio 2009, con la quale il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che,
per  l'anno 2008, il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di
Stato e' risultato essere pari al 4,463%;
  Ritenuto  doversi  assumere,  nella  sopradetta misura, il tasso di
interesse  da  valere  ai  sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nel richiamato art. 3, comma 11, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 per l'anno 2008;
                              Decreta:

  La  misura  degli  interessi  da corrispondersi per l'utilizzazione
degli  avanzi delle Gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge
9  marzo  1989,  n.  88,  e' fissata, per l'anno 2008, in ragione del
4,463%.
   Roma, 17 settembre 2009
                                 Il Ministro del lavoro, della salute
                                      e delle politiche sociali
                                                  Sacconi


Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti