IL CAPO DIPARTIMENTO
                     delle politiche competitive
                  del mondo rurale e della qualita'

  Vista  la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina
delle  denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23
che  prevede  disposizioni  per  l'uso  del contrassegno di Stato, da
apporre  sui  recipienti  di capacita' non superiore a litri 5 in cui
sono  confezionati  i  vini  a denominazione di origine controllata e
garantita (DOCG);
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni
sulle  caratteristiche,  la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed
il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per
i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata e garantita e, in
particolare,  l'art.  5,  comma 2, che prevede la pubblicazione sulla
Gazzetta  Ufficiale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del prezzo
unitario  delle citate fascette stabilito dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze  per  l'anno  successivo,  fatte salve le modifiche
relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla pubblicazione del prezzo delle
fascette  in  questione  per  l'anno 2010, cosi' come comunicato, con
nota  prot.  64483  -  12  agosto 2009, dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
                              Provvede

ai  sensi  dell'art.  5, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio
2006,  alla  pubblicazione  del  prezzo unitario delle fascette per i
vini DOCG per l'anno 2010.
  Il  predetto  prezzo  unitario,  comprensivo  di  I.V.A. al 20%, e'
fissato in:
   euro  0,010315,  per  le fascette riferite alle varie categorie di
vini  D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8
febbraio 2006, non adesivizzate;
   euro  0,011112,  per  le fascette riferite alle varie categorie di
vini  D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8
febbraio 2006, adesivizzate;
   euro  0,011460,  per  le  fascette di cui all'art. 2, comma 5, del
decreto  ministeriale  8  febbraio  2006,  personalizzate con il logo
della denominazione ad un colore, non adesivizzate;
   euro  0,012372,  per  le  fascette di cui all'art. 2, comma 5, del
decreto  ministeriale  8  febbraio  2006,  personalizzate con il logo
della denominazione ad un colore adesivizzate;
   euro  0,012792,  per  le  fascette di cui all'art. 2, comma 5, del
decreto  ministeriale  8  febbraio  2006,  personalizzate con il logo
della denominazione a tre colori, non adesivizzate;
   euro  0,013524,  per  le  fascette di cui all'art. 2, comma 5, del
decreto  ministeriale  8  febbraio  2006,  personalizzate con il logo
della denominazione a tre colori, adesivizzate.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo