IL CAPO DIPARTIMENTO
            delle politiche competitive del mondo rurale
                          e della qualita'

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;

  Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;

  Visto  il  decreto  ministeriale  4  settembre  2009 concernente il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
«Terre   Alfieri»  e  l'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
220 del 22 settembre 2009;

  Considerato  che,  per mero errore materiale, all'art. 3 del citato
disciplinare di produzione, il comune di Govone e' stato erroneamente
riportato  come  Covone  e che, agli articoli 4 e 5, per la tipologia
«Terre Alfieri» Arneis con menzione vigna i valori relativi alla resa
di  uva  per  ettaro  e  alla  resa di vino per ettaro non sono stati
indicati correttamente;

  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla rettifica di
tali  dati  in  conformita'  a  quanto  previsto  nel disciplinare di
produzione  presentato  al  Comitato  vini  e  sul quale lo stesso ha
espresso i propri pareri;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Al  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Terre  Alfieri»,  annesso  al  decreto  ministeriale  4
settembre  2009  richiamato  in  premessa, sono apportate le seguenti
rettifiche:
   a)  all'art.  3,  relativamente  all'elenco  dei  comuni,  il nome
«Covone» e' sostituito con «Govone»;
   b)  all'art. 4, comma 3, alla resa di uva per ettaro al terzo anno
di  impianto  del vigneto per la tipologia «Terre Alfieri» Arneis con
menzione vigna, il valore «5,00» e' sostituito con «5,40»;
   c) all'art. 5, comma 2, alla resa di vino per ettaro al sesto anno
di  impianto  del vigneto per la tipologia «Terre Alfieri» Arneis con
menzione vigna, il valore «5760» e' sostituito con «5670».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo