IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
ottobre  2009,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2009,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla grave situazione
determinatasi  a  seguito  delle  eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi  il  1°  ottobre  2009 nel territorio della provincia di
Messina;
  Considerata  l'urgenza  di  provvedere  immediatamente  a  porre in
essere  tutte  le  idonee  misure  di  messa  in  sicurezza dell'area
interessata dagli eventi sopra citati;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di procedere alla realizzazione,
in  termini  di  somma  urgenza,  di tutte le iniziative di carattere
straordinario  finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita
nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;
  Atteso  che  la  situazione  emergenziale  in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede  l'utilizzo  di  poteri  straordinari in deroga alla vigente
normativa;
  Vista  la nota in data 8 ottobre 2009 del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota n. 9173 in data
8 ottobre 2009;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  Il  Presidente  della Regione siciliana e' nominato Commissario
delegato  per  il  superamento  dello  stato di emergenza di cui alla
presente ordinanza.
  2.  I  comuni  interessati  dagli  eventi  meteorologici  di cui al
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009
sono:  Itala,  Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina
le   frazioni  di  Giampilieri,  Giampilieri  Superiore,  Giampilieri
Marina,   Briga,   Briga   Superiore,  Briga  Marina,  Molino,  Santa
Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.
  3.  Il  Commissario  delegato  si  avvale del sindaco di Messina in
qualita'  di  soggetto  attuatore  a  cui saranno attributi specifici
compiti con apposito provvedimento del medesimo Commissario.
  4.  Il  Commissario  delegato  puo' altresi' avvalersi di ulteriori
soggetti  attuatori,  nel  limite massimo di tre unita', cui affidare
specifici  settori  d'intervento  sulla base di direttive di volta in
volta impartite dal Commissario medesimo.
  5.  Gli  interventi  di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
  6.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, il Commissario delegato
provvede:
   a)  al  rimborso  delle  spese  sostenute  dai  comuni per i primi
interventi  di  soccorso  ed assistenza alla popolazione, debitamente
documentate;
   b)  all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di
pericolo;
   c)  alla  predisposizione di un piano degli interventi relativi al
ripristino  degli  edifici  e  dei  beni  mobili  privati distrutti o
danneggiati  dalla catastrofe nonche' alla complessiva risistemazione
dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma;
   d)  all'espletamento  di  tutte  le  altre  attivita' strettamente
connesse al superamento del contesto emergenziale.
  7.  Il  Commissario  delegato  e' autorizzato a rimborsare le spese
sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative
al  ripristino  di  mezzi e materiali nonche' gli oneri relativi alle
prestazioni  di  lavoro  straordinario effettuato dal Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  dalle Forze armate, dalle Forze di polizia,
dall'Ufficio  territoriale  del  Governo  di  Messina,  dalla regione
siciliana,  dalla  provincia  di Messina, dalla Croce Rossa Italiana,
con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 4.
  8.  Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera c),
relativo  agli  edifici  privati, il Commissario delegato, sentite le
comunita' locali coinvolte, quanto alla lettera a), definisce:
   a)  le  condizioni  per  il ripristino e/o ricostruzione ovvero la
delocalizzazione  degli  immobili in base alle prescrizioni normative
vigenti,  all'economicita' dell'intervento da porre in essere ed alle
esigenze   derivanti   dal   mantenimento   della  coerenza  edilizia
complessiva  dell'area colpita dagli eventi, purche' in regola con la
vigente normativa edilizia;
   b)  il  fabbisogno  delle  risorse  finanziarie  occorrenti per la
concessione  di  contributi in favore della popolazione le cui unita'
immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi.
  9.  Gli  interventi  previsti dal piano devono comprendere anche le
opere  necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il ripetersi di
danni  per  la  popolazione  e  le infrastrutture, in concomitanza di
eventi  analoghi  a  quelli  verificatisi,  nonche'  le  piu' urgenti
indagini   e   attivita'   progettuali   per   avviare  il  riassetto
idrogeologico delle aree interessate.
  10.  Il Commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente
ordinanza   si   avvale   degli   Uffici   regionali,  nonche'  della
collaborazione   degli   Enti   pubblici   anche   locali   e   delle
Amministrazioni periferiche dello Stato.
  11.  Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di quattro
consulenti, dal medesimo designati, aventi specifica competenza nelle
materie   di   interesse   della  presente  ordinanza.  Con  separato
provvedimento  del Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, verra' definito il compenso da corrispondere
ai predetti consulenti, con oneri posti a carico dell'art. 4.
  12.  Con  successive  ordinanze  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  verranno  definite  le ulteriori iniziative in favore della
popolazione colpita dagli eventi calamitosi per il definitivo ritorno
alle normali condizioni di vita.
  13.   Il  Commissario  delegato  assicura,  altresi',  la  gestione
unitaria  delle  iniziative  previste  dalla  presente  ordinanza con
quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3668 del 17 aprile 2008, anche rimodulando la pianificazione degli
interventi  ed  avvalendosi delle risorse ancora disponibili ai sensi
dell'art.  3 della medesima ordinanza. A far data dalla pubblicazione
del  presente  provvedimento  cessano  le  funzioni  del  Commissario
delegato  nominato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1  della  citata
ordinanza n. 3668/2008.