IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina; Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza dell'area interessata dagli eventi sopra citati; Ravvisata, quindi, la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista la nota in data 8 ottobre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota n. 9173 in data 8 ottobre 2009; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della Regione siciliana e' nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza. 2. I comuni interessati dagli eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo. 3. Il Commissario delegato si avvale del sindaco di Messina in qualita' di soggetto attuatore a cui saranno attributi specifici compiti con apposito provvedimento del medesimo Commissario. 4. Il Commissario delegato puo' altresi' avvalersi di ulteriori soggetti attuatori, nel limite massimo di tre unita', cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo. 5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 6. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede: a) al rimborso delle spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate; b) all'accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo; c) alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonche' alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi, con relativo cronoprogramma; d) all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale. 7. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza, ivi comprese quelle relative al ripristino di mezzi e materiali nonche' gli oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dall'Ufficio territoriale del Governo di Messina, dalla regione siciliana, dalla provincia di Messina, dalla Croce Rossa Italiana, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 4. 8. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera c), relativo agli edifici privati, il Commissario delegato, sentite le comunita' locali coinvolte, quanto alla lettera a), definisce: a) le condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative vigenti, all'economicita' dell'intervento da porre in essere ed alle esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia complessiva dell'area colpita dagli eventi, purche' in regola con la vigente normativa edilizia; b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione di contributi in favore della popolazione le cui unita' immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi. 9. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le opere necessarie a rimuovere i rischi ed a prevenire il ripetersi di danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonche' le piu' urgenti indagini e attivita' progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate. 10. Il Commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza si avvale degli Uffici regionali, nonche' della collaborazione degli Enti pubblici anche locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato. 11. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di quattro consulenti, dal medesimo designati, aventi specifica competenza nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con separato provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, verra' definito il compenso da corrispondere ai predetti consulenti, con oneri posti a carico dell'art. 4. 12. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definite le ulteriori iniziative in favore della popolazione colpita dagli eventi calamitosi per il definitivo ritorno alle normali condizioni di vita. 13. Il Commissario delegato assicura, altresi', la gestione unitaria delle iniziative previste dalla presente ordinanza con quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3668 del 17 aprile 2008, anche rimodulando la pianificazione degli interventi ed avvalendosi delle risorse ancora disponibili ai sensi dell'art. 3 della medesima ordinanza. A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento cessano le funzioni del Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 della citata ordinanza n. 3668/2008.