IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  gennaio  2009,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2009;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12  marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2
ottobre  2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n.
3378  dell'8  ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del
23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio
2005,  n.  3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n.
3506  del  23  marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27
dicembre  2006,  n.  3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio
2009,  n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792
del 24 luglio 2009 e n. 3799 del 6 agosto 2009;
  Viste  le  note  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e del mare del 3 e 17 settembre 2009, nonche' le note del
Commissario  delegato  per l'emergenza socio-economico-ambientale nel
bacino idrografico del fiume Sarno del 20 luglio e 1° settembre 2009;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre  2008,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2009,  lo  stato  di emergenza relativo alla messa in sicurezza delle
grandi  dighe  di  Figoi  e  Galano  (Liguria);  Zerbino  e  La Spina
(Piemonte);   Sterpeto  (Lazio);  La  Para  e  Rio  Grande  (Umbria);
Molinaccio  (Marche);  Muraglione,  Montestigliano  e  Fosso Bellaria
(Toscana);  Pasquasia  e  Cuba  (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);
Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria);
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736
del  30  gennaio  2009,  recante: «Interventi urgenti per la messa in
sicurezza  delle  grandi  dighe  ed  altre  disposizioni  urgenti  in
materia»;
  Vista  la  nota  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 17 settembre 2009;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30  novembre  2008,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31
dicembre 2009, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella
laguna  di  Venezia  in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati
nei   canali   portuali  di  grande  navigazione  e  l'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  la nota del 28
settembre 2009 del Commissario delegato;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18  dicembre  2008,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di
emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici  verificatisi  nei  mesi di novembre e dicembre 2008 e la
conseguente  ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 gennaio 2009, n. 3734 nonche' le note del presidente della regione
Siciliana del 20 luglio 2009;
  Visto  l'art.  13  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3746  del  12  marzo 2009, con cui e' stato nominato il
Commissario  delegato  per  la  realizzazione  del  Nuovo palazzo del
cinema  e  dei  congressi  di  Venezia  e la successiva ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art.  19 del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale e' stato
prorogato  fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei  rifiuti  nella  regione  Campania  e le successive ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui
e'  stato  prorogato  lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009,
nel territorio delle isole Eolie, e l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  gennaio  2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e
Puglia,  sono  stati  prorogati  fino  al  31  dicembre 2009, nonche'
l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29
novembre  2002,  e successive modifiche ed integrazioni e la nota del
sindaco di San Giuliano di Puglia del 23 settembre 2009;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.      Il      Commissario      delegato      per      l'emergenza
socio-economico-ambientale  nel bacino idrografico del fiume Sarno e'
autorizzato  al  trattamento  dei sedimenti dragati dai corsi d'acqua
con  processi  di selezione, vagliatura e detossicizzazione approvati
da  ISPRA  e  dall'Istituto Superiore di Sanita', al fine di renderli
conformi  ai  requisiti  previsti  dal  decreto  ministeriale  del  5
febbraio  1998  ed  essere  avviati  a riutilizzo con il ricorso alle
procedure  ordinarie  e comunque nel rispetto delle previsioni di cui
all'art.  5,  comma  2,  ed  al  punto  12.2.3  del  medesimo decreto
ministeriale  del  5 febbraio 1998. I medesimi sedimenti, conformi ai
parametri di colonna B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono essere destinati come copertura giornaliera di discariche per
rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi.