IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009 e n. 3799 del 6 agosto 2009; Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 e 17 settembre 2009, nonche' le note del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 20 luglio e 1° settembre 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza relativo alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3736 del 30 gennaio 2009, recante: «Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia»; Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 settembre 2009; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 28 settembre 2009 del Commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734 nonche' le note del presidente della regione Siciliana del 20 luglio 2009; Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e' stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, e l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni e la nota del sindaco di San Giuliano di Puglia del 23 settembre 2009; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno e' autorizzato al trattamento dei sedimenti dragati dai corsi d'acqua con processi di selezione, vagliatura e detossicizzazione approvati da ISPRA e dall'Istituto Superiore di Sanita', al fine di renderli conformi ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 ed essere avviati a riutilizzo con il ricorso alle procedure ordinarie e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, ed al punto 12.2.3 del medesimo decreto ministeriale del 5 febbraio 1998. I medesimi sedimenti, conformi ai parametri di colonna B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere destinati come copertura giornaliera di discariche per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi.