IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Brumma Cord, nato ad Amburgo (Germania) l'11 gennaio 1971, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere», sez. A, settore civile-ambientale; Considerato che l'istante ha conseguito il «diplom-ingenieur», presso la «technische universitat» in data 30 settembre 1998; Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 4 giugno 2009; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere» - sez. A, settore civile-ambientale - e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1. Al sig. Brumma Cord, nato ad Amburgo (Germania) l'11 gennaio 1971, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.