IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione
europea  del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei
mercati  nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in
particolare  gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione
e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea
del  29  novembre  2001,  relativo alle modalita' di applicazione del
regolamento  n.  104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori della pesca;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  del  20  maggio  2003,  n.  200303644,  applicativa  della
normativa   CE   in  materia  di  organizzazioni  di  produttori,  in
particolare  la parte relativa alle modalita' di riconoscimento delle
organizzazioni di produttori;
  Vista l'istanza in data 31 luglio 2008 con la quale la «Cooperativa
Coopesca  -  Organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca -
Chioggia  - Societa' a responsabilita' limitata», con sede a Chioggia
ha   chiesto,   ai   sensi  del  regolamento  (CE)  n.  104/2000,  il
riconoscimento  come  organizzazione di produttori della pesca per le
seguenti  specie:  gamberetto  di  laguna  (Cragon  cragon),  ghiozzo
(Zosterisessor   ophiocephalus),   granchio   della  specie  Carcinus
mediterraneus e granchio della specie Carcinus aestuarii;
  Visto  il  parere  favorevole  in  data 4 marzo 2009 espresso dalla
regione  Veneto  ai  fini  del  riconoscimento come organizzazione di
produttori della suddetta cooperativa;
  Sentita   la   commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca  e
l'acquacoltura  che,  nella  seduta  del  17 luglio 2009 ha espresso,
all'unanimita',  parere  favorevole  al riconoscimento della suddetta
organizzazione di produttori;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  E' riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 articoli 5
e  6 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonche' a tutti gli effetti
eventuali   conseguenti   a   norma  di  legge,  l'organizzazione  di
produttori  denominata  «Cooperativa  Coopesca  -  Organizzazione tra
produttori   e  lavoratori  della  pesca  -  Chioggia  -  Societa'  a
responsabilita'  limitata»,  con  sede  a  Chioggia,  per le seguenti
specie:  gamberetto di laguna (Cragon cragon), ghiozzo (Zosterisessor
ophiocephalus), granchio (Carcinus mediterraneus), granchio (Carcinus
aestuarii).
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 2009
                           p. Il Ministro
                     Il Sottosegretario di Stato
                             Buonfiglio