IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi antincendi» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio 1982,
recante  «Modificazioni  del  decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile
1982, n. 98;
  Ritenuto  di  disciplinare  la  normativa  tecnica  in  materia  di
sicurezza  antincendio  degli  impianti  di  distribuzione  di gas di
petrolio liquefatto per uso nautico;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577,  come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 200;
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Campo di applicazione


  1. Il presente decreto si applica agli impianti di distribuzione di
gas  di  petrolio liquefatto (GPL) ad uso nautico per l'alimentazione
di motori di imbarcazioni poste in acqua.