IL DIRETTORE GENERALE
                             DEL TESORO

  Visto  il  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28  gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per   ridisegnare   in   funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale» ed in particolare l'art. 12, ove si prevede:
    al  comma  primo, che al fine di assicurare un adeguato flusso di
finanziamenti    all'economia    e    un    adeguato    livello    di
patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in
deroga  alle  norme  di  contabilita'  di  Stato, a sottoscrivere, su
specifica  richiesta  delle  banche interessate, strumenti finanziari
emessi da banche italiane con le caratteristiche ivi previste;
    al  comma  nono, che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  individuate  le risorse necessarie per finanziare le operazioni
stesse, anche mediante l'emissione di titoli del debito pubblico;
    al  comma dodicesimo, che con decreto di natura non regolamentare
del  Ministro  dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri,
condizioni  e  modalita'  di  sottoscrizione  dei  suddetti strumenti
finanziari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  25 febbraio 2009, emanato in
attuazione  dell'art.  12,  comma 12, del citato decreto-legge n. 185
del  2008,  con  cui  sono  stati  stabiliti  criteri,  condizioni  e
modalita' di sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1°  agosto  2009,  emanato  in  attuazione dell'art. 12, comma 9, del
citato  decreto-legge  n.  185  del  2008,  con  il  quale le risorse
necessarie  per  la  sottoscrizione  degli strumenti finanziari della
Banca  Popolare  di  Milano  s.c. a r.l., ammontanti a 500 milioni di
euro, sono state individuate mediante emissione di titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  166529  del  1° ottobre 2009,
emanato  in  attuazione  del punto 5, dell'art. 2, del citato decreto
ministeriale  del  25  febbraio 2009, con il quale e' stata approvata
l'operazione  di  sottoscrizione  di 500 milioni di euro di strumenti
finanziari emessi dalla suddetta banca;
  Ritenuto  pertanto  di dover procedere, in occasione dell'emissione
dei  titoli  di  Stato  di  cui  all'art.  1 del presente decreto, al
reperimento  delle  risorse  da  destinare  alla  sottoscrizione  dei
suddetti  strumenti  finanziari,  ai  sensi dell'art. 12 del ripetuto
decreto-legge n. 185 del 2008;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art.
3,  ove  si  prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni di
indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti  finanziari  a  breve,  medio  e lungo termine, indicandone
l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  118249, del 30 dicembre 2008,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si prevede, fra l'altro, che le
operazioni  finanziarie  di cui al medesimo articolo vengano disposte
dal  direttore  generale  del Tesoro o, per sua delega, dal direttore
della direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli  atti  relativi  alle  operazioni  di  cui  al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in
particolare  il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2,
della  legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte a tutto l'8
ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  122.734  milioni  di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i propri decreti in data 10 giugno, 9 luglio, 24 luglio e 11
settembre 2009, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
otto  tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1°
giugno 2009 e scadenza 1° giugno 2014;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei predetti buoni del
Tesoro  poliennali,  il  cui  netto  ricavo  dovra' essere destinato,
quanto  a  euro  500  milioni,  alle finalita' di cui all'art. 12 del
citato  decreto-legge  n.  185  del  2008,  e, per la rimanenza, alle
ordinarie esigenze di bilancio;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto
ministeriale  del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e
per  le  finalita'  di  cui  all'art.  12,  comma  9, lettera d), del
decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  altresi'  citato  nelle
premesse,  e'  disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  3,50%, con godimento 1° giugno 2009 e scadenza 1°
giugno  2014,  di  cui  al  decreto  del 10 giugno 2009, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  delle  prime  due  tranche dei buoni
stessi.  L'emissione  della  predetta  tranche  viene disposta per un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di
euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 10 giugno 2009.