IL PRESIDENTE
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

  Visto l'art. 64, primo comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  12,  commi 3, lettera f), e 6, 153-ter e 154,
comma 8, del Regolamento della Camera dei deputati;
  Visto  il  Regolamento  per la tutela giurisdizionale relativa agli
atti  di  amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i
dipendenti, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
155  del  22  giugno  1999, resa esecutiva con decreto del Presidente
della  Camera  dei  deputati  22  giugno  1999, n. 1099, e successive
modificazioni;
  Vista  la  deliberazione  n. 78 adottata dall'Ufficio di Presidenza
nella  riunione del 6 ottobre 2009, con la quale sono state approvate
modificazioni  agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento
per  la  tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione
della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti;
  Visti  gli  articoli  2  e  7  del  Regolamento  dei  Servizi e del
personale;
                              Decreta:

  E' resa esecutiva la deliberazione n. 78 dell'Ufficio di Presidenza
del  6  ottobre  2009 concernente modificazioni al Regolamento per la
tutela  giurisdizionale  relativa  agli atti di amministrazione della
Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.
  Al  Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di
amministrazione   della   Camera   dei  deputati  non  concernenti  i
dipendenti,  il cui testo coordinato e' allegato al presente decreto,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'art. 2:
    1)  al  comma  2,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
componenti  dell'Ufficio  di  Presidenza  non  possono  far parte del
Consiglio.  L'incarico  di  componente del Consiglio e' incompatibile
con  quello  di  membro del Governo e di componente della Commissione
giurisdizionale  per  il  personale di cui all'art. 3 del regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti»;
    2) il comma 5 e' abrogato;
   b) all'art. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «9-bis.  La  segreteria del Consiglio conserva tutti gli atti del
Consiglio  medesimo.  Chiunque  puo'  consultare  il  registro  delle
sentenze  e  degli  altri  provvedimenti  decisori ed estrarne copia.
Nelle  copie  e'  omessa  l'indicazione dei dati identificativi delle
persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano»;
   c) all'art. 5:
    1)  il  comma  1 e' sostituito dal seguente: «Avverso le sentenze
del Consiglio e le ordinanze di cui al comma 9 dell'art. 3 e' ammessa
impugnazione  dinanzi  al  Collegio  d'appello  di cui all'art. 6 del
regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti»;
    2)   al   comma  2,  le  parole:  «alla  Sezione  giurisdizionale
dell'Ufficio  di  Presidenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «al
Collegio d'appello»;
    3) il comma 3 e' abrogato;
    4)  la  rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impugnazione delle
decisioni del Consiglio dinanzi al Collegio d'appello»;
   d) all'art. 6:
    1)   ai   commi   1,  4,  7  e  10,  le  parole:  «della  Sezione
giurisdizionale»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  Collegio
d'appello»;
    2)  il  comma  2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei dieci giorni
successivi   al   deposito,  la  segreteria  del  Collegio  d'appello
acquisisce  gli  atti  del  giudizio  di  primo  grado che trasmette,
unitamente   all'atto  d'impugnazione,  al  Presidente  del  Collegio
medesimo.  Questi  nomina  con  decreto  il relatore e, con lo stesso
decreto,  salvo  quanto  previsto dal comma 3, fissa l'udienza per la
trattazione  del  ricorso  per  una data non anteriore a trenta e non
posteriore  a  sessanta  giorni  dalla  data  di  deposito  dell'atto
d'impugnazione»;
    3)  al  comma  3,  le  parole:  «la Sezione giurisdizionale» sono
sostituite dalle seguenti: «il Collegio d'appello»;
    4)  al  comma  6,  le  parole:  «La Sezione giurisdizionale» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Collegio  d'appello»  e le parole:
«della  Sezione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio
stesso»;
    5)  al  comma  7,  le  parole:  «all'art.  4,  commi  7 e 8» sono
sostituite dalle seguenti: «all'art. 4, commi 7, 8 e 9-bis»;
    6)  al  comma  8,  le parole: «alla Sezione giurisdizionale» sono
sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;
    7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedimento dinanzi
al Collegio d'appello»;
   e) l'art. 7 e' abrogato;
   f) all'art. 8, al comma 1, le parole: «dell'Ufficio di Presidenza,
della  Sezione  giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del
Collegio d'appello»;
   g) l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  9  (Sospensione  dei  termini  nei periodi di scioglimento
della  Camera  e  di  aggiornamento dei lavori). - 1. Tutti i termini
relativi  all'attivita'  del  Consiglio e del Collegio d'appello sono
sospesi   di  diritto,  all'inizio  della  legislatura,  nel  periodo
intercorrente  tra la data della prima riunione della nuova Assemblea
e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.
  2.  I  termini  di cui al comma 1 sono altresi' sospesi, ogni anno,
dal  1°  agosto  al  15  settembre  e  dal  20 dicembre al 10 gennaio
dell'anno successivo»;
   h) all'art. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
    «4-bis.  I  ricorsi pendenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale
dell'Ufficio di Presidenza alla data di nomina del Collegio d'appello
per  la  XVI  legislatura  sono devoluti alla cognizione del Collegio
d'appello,  se  per  essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di
trattazione  ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento
non definitivo.
    4-ter.  Le modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale
relativa  agli  atti di amministrazione della Camera dei deputati non
concernenti  i  dipendenti,  approvate dall'Ufficio di Presidenza con
deliberazione  n.  78 del 6 ottobre 2009, entrano in vigore il giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
   Roma,15 ottobre 2009
                                                  Il Presidente: Fini

Il Segretario Generale: Zampetti