IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma  6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende
l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione
Europea in quanto piu' favorevoli;
  Visto  il decreto  legislativo 9  novembre 2007, n. 206 concernente
l'attuazione  della  direttiva  2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  l'art.  29  della  Legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come
modificato  dalla  legge  28  febbraio 2008, n. 31 di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
  Vista  l'istanza  del 4 giugno 2007 con la quale la Sig.ra Scroscio
Maria, cittadina italiana, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)
il  12  luglio  1953,  ha  chiesto  al  Ministero della giustizia, il
riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo» conseguito nel
Northem  Territory-Queensland  (Australia), ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di Psicologa;
  Preso  atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia -
Dipartimento  per  gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;
  Preso  atto della  decisione  della  Conferenza dei Servizi, di cui
all'art.  16  del  D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il
precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 18 luglio
2008  ha  espresso  parere favorevole al riconoscimento del titolo di
studio in possesso dell'interessata;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
                              Decreta:
  1.  A partire dalla data del presente decreto, il titolo accademico
di  «Psicologo», rilasciato dall'Universita' degli studi di Padova in
data  10  aprile 1980 alla sig.ra Stroscio Maria, cittadina italiana,
nata  a  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  (Messina)  il  12 luglio 1953,
corredato del certificato annuale di abilitazione all'esercizio della
professione   rilasciato   dall'Albo  degli  Psicologi  del  Northern
Territory-Queensland   (Australia),   e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante all'esercizio in Italia della professione di Psicologo;
  2.  La  dott.  ssa  Stroscio  Maria e' autorizzata ad esercitare in
Italia  come  lavoratore  dipendente  od  autonomo  la professione di
«Psicologo», successivamente all'iscrizione all'albo degli Psicologi,
sez.  A  dell'Ordine  territorialmente  competente,  che  provvede ad
informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 settembre 2009
                                      Il direttore generale: Leonardi