IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  come  da  ultimo  modificato  dall'art.  8,  comma  5,  del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti, su proposta del Dipartimento
della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l'individuazione  dei  conducenti  degli  autoveicoli  e  motoveicoli
adibiti  a  servizi  di  protezione  civile  legittimati  all'uso del
dispositivo  acustico  supplementare  di  allarme  e  del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
  Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n.
285 del 1992;
  Vista  la  legge  24  febbraio 1992, n. 225, recante norme relative
alla «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;
  Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «Legge-quadro sul
volontariato»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n.  194, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante nuova
disciplina  della partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attivita' di protezione civile»;
  Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa
con nota proc. n. DPC/CG/0037663 del 3 giugno 2009;
  Considerato  che  l'attuazione  della  modifica introdotta all'art.
177,  comma  1,  del decreto legislativo n. 285 del 1992 ad opera del
citato   decreto-legge   n.  172  del  2008  costituisce  presupposto
essenziale  al  fine di consentire l'efficace svolgimento dei servizi
di protezione civile in situazione di emergenza ed urgenza;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  provvedere  alla  individuazione dei
soggetti  legittimati,  nell'espletamento  dei  servizi di protezione
civile,  all'uso  del dispositivo acustico supplementare di allarme e
del   dispositivo   supplementare   di  segnalazione  visiva  a  luce
lampeggiante blu;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Soggetti  autorizzati  all'utilizzo  dei dispositivi supplementari su
   veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile.

  1.  Ai  sensi  dell'art.  177,  comma 1, del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  come  modificato  dall'art.  8, comma 5, del
decreto-legge  n.  172  del  2008, convertito con modificazioni dalla
legge  n.  210 del 2008, l'uso dei dispositivi acustici supplementari
di  allarme  e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a
luce   lampeggiante   blu,   fissi   o  mobili,  e'  consentito,  per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:
   a)   autoveicoli  e  motoveicoli  in  uso  al  Dipartimento  della
Protezione  civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992;
   b)  autoveicoli  e  motoveicoli  adibiti  ai servizi di protezione
civile  impiegati  in  caso  di emergenze di cui all'art. 2, comma 1,
della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di
incendi boschivi.