IL MINISTRO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589;
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89;
  Visti  i  decreti  ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 recanti
criteri  e  modalita'  di  erogazione  di  contributi in favore delle
attivita'   dello   spettacolo  dal  vivo,  in  corrispondenza  degli
stanziamenti  del  Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163;
  Vista  la nota 14 maggio 2009 protocollo n. 5645 /19.04.13/11.1 con
la  quale  la  Direzione  generale  per  lo  spettacolo  dal  vivo ha
trasmesso  alla segreteria della Conferenza unificata di cui all'art.
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, schema di decreto
ministeriale  recante criteri e modalita' straordinarie di erogazione
di  contributi  in  favore  delle attivita' dello spettacolo dal vivo
nella  citta' dell'Aquila e provincia a seguito degli eventi sismici,
in   corrispondenza   degli  stanziamenti  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
  Vista la nota 5 giugno 2009 protocollo n. 6732/ S. 01.01.01/1.1 con
la  quale  la  Direzione  generale  per  lo  spettacolo  dal  vivo ha
trasmesso alla segreteria della Conferenza unificata nuovo schema del
decreto  di  che  trattasi  recante  modifiche conformi alle proposte
formulate  nel  corso  della  riunione  tecnica  tenutasi  presso  la
segreteria della Conferenza il giorno 4 giugno 2009;
  Atteso il tempo trascorso e constatate la necessita' e l'urgenza di
provvedere in materia;
                              Decreta:

                               Art. 1.

    Ingresso gratuito alle manifestazioni di spettacolo dal vivo
  1.  Per  gli  anni  2009,  2010 e 2011 ai fini dell' assegnazione e
della corresponsione del contributo a favore degli organismi che alla
data del 6 aprile 2009 avevano sede legale nella citta' dell'Aquila e
provincia,  si  tiene  conto anche delle rappresentazioni ad ingresso
gratuito realizzate dagli organismi predetti nella citta' dell'Aquila
e  provincia. La previsione si applica anche a favore degli organismi
dello   spettacolo  dal  vivo  che  effettuano  rappresentazioni  nel
medesimo   territorio  nonche'  nei  comuni  abruzzesi  che  ospitano
cittadini sfollati dall'Aquila e provincia.