IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed, in particolare, l'art. 1, commi 44 e 45, relativi, tra l'altro, all'istituzione e ai compiti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale; Visto il decreto 3 febbraio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il funzionamento del nucleo di valutazione; Visto l'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, che assegna al nucleo ulteriori funzioni in materia di bilanci tecnici degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; Visto l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promulgato a norma dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Considerato che il comma 3, dell'art. 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la nomina dei componenti del nucleo di valutazione di cui sopra, per i quali definisce i necessari requisiti professionali e individua criteri di incompatibilita'; Considerato, altresi', che il comma 4, dell'art. 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'art. 3 dello stesso regolamento, le modalita' organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del nucleo, nonche' la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco; Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2006 di ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale che, ai fini della riduzione della spesa complessiva per organi collegiali prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ne ha ridotto il numero dei componenti; Visto l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, a mente del quale, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali operanti presso le medesime amministrazioni e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007 e che a tal fine le amministrazioni adottano con immediatezza le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa; Ritenuto, pertanto, in considerazione anche della flessibilita' della composizione numerica dell'organo prevista dalla normativa, di dover provvedere con immediatezza a ridurne il numero dei componenti, in misura tale da determinare sia le necessarie economie di gestione che consentano il rispetto dei nuovi limiti di spesa previsti dall'art. 61, del decreto-legge n. 112 citato, sia una migliore funzionalita' e snellezza operativa dell'organismo; Considerato che tale rimodulazione del numero dei componenti il nucleo comporta di dover procedere alla ricostituzione dello stesso; Visto il decreto 3 agosto 2006 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ricostituzione del nucleo di valutazione della spesa previdenziale; Visto, da ultimo, il proprio decreto del 30 luglio 2008 di nomina del Presidente del nucleo; Decreta: Art. 1. 1. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale e' composto da dieci esperti con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale, nonche' dal Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle riunioni sono invitati a partecipare un rappresentante della Banca d'Italia e un rappresentante dell'Istat. 2. Il Presidente del nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato tra gli esperti indicati al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 3. I componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale sono nominati fino a scadenza dell'organo, ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5. 4. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata dell'organo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, il nucleo presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' dell'organismo e la conseguente eventuale proroga della sua durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La proroga, ove concessa, non potra' in ogni caso eccedere i due anni, cosi' come disposto dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133. 5. In caso di proroga, alla scadenza dell'organo i componenti, che possono essere riconfermati, continuano ad esercitare le funzioni fino all'insediamento dei successori, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444. 6. Ai componenti del nucleo si applica il regime di incompatibilita' previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107. 7. In caso di incompatibilita', il componente del nucleo decade dalla carica. 8. Le dimissioni dalla carica sono rassegnate con atto scritto e sono comunicate al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' al Presidente del nucleo. Esse diventano operanti dalla loro accettazione.