IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  8  agosto  1995,  n.  335, di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare ed, in particolare, l'art.
1, commi 44 e 45, relativi, tra l'altro, all'istituzione e ai compiti
del nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
  Visto  il  decreto  3 febbraio 2005 del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali,  ora  Ministro  del  lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia
e   delle   finanze,  concernente  il  funzionamento  del  nucleo  di
valutazione;
  Visto  l'art.  1,  comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
legge  finanziaria  2007, che assegna al nucleo ulteriori funzioni in
materia  di  bilanci tecnici degli enti di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509;
  Visto  l'art.  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14
maggio  2007,  n.  107,  recante  «Regolamento  per il riordino degli
organismi  operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  promulgato a norma dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248»;
  Considerato  che  il comma 3, dell'art. 1, del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 107 del 2007, demanda ad un decreto
del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, emanato di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la  nomina  dei
componenti  del  nucleo  di  valutazione  di  cui  sopra, per i quali
definisce  i necessari requisiti professionali e individua criteri di
incompatibilita';
  Considerato,  altresi',  che  il comma 4, dell'art. 1, del predetto
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 107 del 2007, demanda ad
un  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora
Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, nel
rispetto  dei  criteri  di  contenimento di spesa dettati dall'art. 3
dello  stesso  regolamento,  le  modalita' organizzative, gestionali,
contabili e di funzionamento del nucleo, nonche' la remunerazione dei
membri,  in  armonia con i criteri correnti per la determinazione dei
compensi  per  attivita'  di  pari  qualificazione  professionale, il
numero   e   le  professionalita'  dei  dipendenti,  appartenenti  al
Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali o ad
altre  amministrazioni  dello  Stato  da  impiegare  presso il nucleo
medesimo anche attraverso l'istituto del distacco;
  Visto  il decreto interministeriale 3 agosto 2006 di ricostituzione
del  nucleo  di  valutazione  della  spesa previdenziale che, ai fini
della   riduzione  della  spesa  complessiva  per  organi  collegiali
prevista  dall'art.  29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, ne ha ridotto il numero dei componenti;
  Visto l'art. 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, a
mente  del  quale,  a  decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva
sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche  per  organi  collegiali
operanti presso le medesime amministrazioni e' ridotta del trenta per
cento  rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007 e che a tal fine le
amministrazioni  adottano  con  immediatezza  le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa;
  Ritenuto,  pertanto,  in  considerazione  anche della flessibilita'
della  composizione numerica dell'organo prevista dalla normativa, di
dover provvedere con immediatezza a ridurne il numero dei componenti,
in  misura tale da determinare sia le necessarie economie di gestione
che  consentano  il  rispetto  dei  nuovi  limiti  di  spesa previsti
dall'art.  61,  del  decreto-legge  n.  112  citato, sia una migliore
funzionalita' e snellezza operativa dell'organismo;
  Considerato  che  tale  rimodulazione  del numero dei componenti il
nucleo comporta di dover procedere alla ricostituzione dello stesso;
  Visto  il  decreto  3  agosto  2006 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di ricostituzione del nucleo di valutazione della
spesa previdenziale;
  Visto,  da  ultimo, il proprio decreto del 30 luglio 2008 di nomina
del Presidente del nucleo;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Il  nucleo di valutazione della spesa previdenziale e' composto
da  dieci esperti con particolare competenza ed esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed
attuariale,   nonche'   dal   Direttore  generale  per  le  politiche
previdenziali   del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali,  nominati dal Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze.   Alle  riunioni  sono  invitati  a  partecipare  un
rappresentante della Banca d'Italia e un rappresentante dell'Istat.
  2.  Il  Presidente  del nucleo, che coordina l'intera struttura, e'
nominato  tra  gli  esperti  indicati  al  comma  1,  con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  3. I componenti del nucleo di valutazione della spesa previdenziale
sono  nominati  fino  a  scadenza  dell'organo, ai sensi del comma 1,
dell'art.  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 107, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
  4. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata dell'organo,
ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del decreto del Presidente della
Repubblica  14  maggio 2007, n. 107, il nucleo presenta una relazione
sull'attivita'  svolta  al  Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
ministri,  ai fini della valutazione di cui all'art. 29, comma 2-bis,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248, circa la perdurante utilita'
dell'organismo  e  la conseguente eventuale proroga della sua durata,
da  adottarsi  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. La proroga, ove concessa, non potra' in ogni caso eccedere i
due   anni,   cosi'   come   disposto  dall'art.  68,  comma  2,  del
decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.
  5.  In caso di proroga, alla scadenza dell'organo i componenti, che
possono  essere  riconfermati,  continuano  ad esercitare le funzioni
fino  all'insediamento dei successori, fermo restando quanto disposto
dal   decreto-legge   16   maggio   1994,  n.  293,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444.
  6.   Ai   componenti   del   nucleo   si   applica   il  regime  di
incompatibilita'  previsto  dall'art.  1,  comma  3,  del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107.
  7.  In  caso  di  incompatibilita', il componente del nucleo decade
dalla carica.
  8.  Le  dimissioni  dalla carica sono rassegnate con atto scritto e
sono  comunicate  al  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  ed  al  Ministro  dell'economia  e delle finanze,
nonche'  al Presidente del nucleo. Esse diventano operanti dalla loro
accettazione.